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Decreto — n. 11670/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11670/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11670/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LOMBARDIA n. 2438/ 24/ 2019 depositata il 05/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 11670/2025 — snciv · Corte di Cassazione: LOMBARDIA n. 2438/ 24/ 2019 depositata il 05/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Parole chiave

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esenzione dalle imposte sull'energia contenzioso tributario legislazione in materia di energia sottrazione di energia procedura accelerata lite in materia di tariffa
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2764/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE,rappresentata e difesa dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro MINERVA SRL, CALLARI SRL, ORDONA ENERGIE SRL, PARCO EOLICO LICODIA EUBEA SRL, RENERGY SAN MARCO SRL, (IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO MAURIELLO PIETRO) E ALERION CLEAN POWER SPA (QUALE COOBLIGATA E IN PERSONA DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO VAJA GEORG), rappresentate e difesedall’avvocato POMARICI ROMANO unitamente agli avvocati BOVE LAURAe ARDOLINO DOMENICO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA n. 2438/ 24/ 2019 depositata il 05/06/2019, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/04/2025 Il P