Cassation court declares cessation of proceedings due to extrajudicial settlement agreement reached during litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cessation of the matter in the present proceedings following an extrajudicial settlement agreement. The taxpayer and the municipality had previously disputed IMU tax assessments regarding ecclesiastical properties, with the appellate court partially reforming the first-instance decision. The parties subsequently formalized a settlement on December 5, 2023, defining all pending disputes and requesting the termination of the legal process.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30/05/2002 n. 115: When parties reach an extrajudicial settlement agreement defining all pending disputes during litigation, the court must declare the cessation of the matter of contention and may compensate judicial costs.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
persone giuridiche presso la Prefettura di Roma, con sede in Roma, in persona della Vicaria Generale pro tempore, rappresentatoe difeso dall’Avv. A lessandra De Vido, con studio in Bologna, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Valeria Faiola, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: valeriafaiola@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avv.
Domenico Rossi, con studio in Roma (presso gli Uffici dell’Avvocatura C apitolina ) , ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: domenico.rossi04@pec.comune.roma.it), giusta procura in ICI IMU ACCERTAMENTO ENTE ECCLESIASTICO ACCORDO STRAGIUDIZIALE CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDEREcalce al contro ricorso di costituzione n el presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per il Lazio il 27aprile 2021, n. 2241/06/2021; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 25 marzo 202 5 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE:
1. L’ “ Istituto delle Suore Clarisse del S.S. Sacramento ” h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 27 aprile 2021, n. 2241/06/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisodi accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015 da parte di Roma Capitale (a mezzo della partecipata “Aequa Roma S.p.A.”) per omesso versamento dell’IMU r elativa a ll’anno 2012, con riguardo a d immobilisiti in Roma alla Via Vicenza nn. 31/33/35 ed alla Via di Pantan Monastero n. 35,disconoscendosi l’esenzione per gli enti non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, haparzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo ne i confronti d i Roma Capitale avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 1 7 ottobre 2017 , n. 22075/ 0 2 /20 1 7 , con compensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricors o originari o del contribuente – nel senso di limitare l’imposta ai soli immobili adibiti a casa per ferie e a scuola paritaria.
3. Roma Capitale ha resistito con controricorso.4. Il c ontribuente ha depositato memoria, deducendo la stipulazione il 5 dicembre 2023 di accordo di conciliazione extragiudiziale, con il quale le parti hanno definito tutto il contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio, con piano di rateizzazionedei debiti pregressi.
5. In seguito, il contribuente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE:
1. Come si è detto, le parti sono addivenute in corso di causa alla stipulazione di accordo di conciliazione extragiudiziale, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(nel testo vigente ratione temporis).
2. In particolare, con nota depositata il 2 8 giugno 2024, il contribuente ha depositato comunicazione di “ intervenuta cessazione della materia del contendere”, riferendo che «con accordo stragiudiziale formalizzato in data 05.12.2023 le parti hanno definito tutto il cospicuo contenzioso fra le stesse pendenti, ivi compreso il presente giudizio» e chiedendo la dichiarazione di estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere. Con successiva nota depositata il 17 gennaio 2025, la con tribuente ha prodotto copia del pagamento delle prime cinque rate e copia dell’accordo stragiudiziale, nel quale è espressamente prevista la “definizione extragiudiziale” in relazione all’ avviso di accertamento in rettifica n. 17516 del 12 novembre 2015per l’IMU relativa all’anno 2012. In ragione di quanto sopra, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento.
3. Le spese giudiziali possono essere compensate tra le parti, stante l’espressa pattuizione dell’accordo conciliativo in tal senso.4. L’esito conciliativo del giudizio esclude l'applicabilità, a carico del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere nel presente procedimento e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2025. IL PRESIDENTE Dott.Fabio Di Pisa