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Ordinanza — n. 11460/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares proceedings extinct due to taxpayer's late acceptance of simplified tax settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11460/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct because the taxpayer, Gaetano Saeli, accepted the simplified tax settlement procedure after the administrative authority had already requested the termination of the case. Although Saeli participated late in the cassation appeal regarding a registration tax dispute over a wind farm lease, the tax agency argued that his acceptance of the settlement extinguished the controversy. The court ruled that since the tax authority did not formally object to the settlement within the statutory period, the legal dispute was resolved, and the appeal was therefore without object.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130; When a taxpayer accepts the simplified tax settlement procedure and the tax authority does not formally object within the statutory period, the proceedings are deemed extinct and the appeal is dismissed for lack of subject matter.

Parole chiave

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simplified tax settlement extinction of proceedings registration tax dispute taxpayer acceptance administrative inaction cassation appeal dismissal judicial costs allocation contratto d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130
Come si è detto, in corso di causa, Gaetano Saeli ha prestato adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529
Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, i n sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218
27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art.
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Testo completo

a dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); RICORRENTE CONTRO Saeli Gaetano, rappresentato e difesodall’Avv. Prof. Giuseppe Zizzo e dall’Avv. Chiara Sozzi, entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Marialucrezia Turco, con studio in Roma(indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: avvgiuseppezizzo@cnfpec.it;avvchiarasozzi@cnfpec.it), giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nella firma dal Notaio Rosalia Criscuoli da Palermo il 30 settembre 2022, rep. n. 6968, in allegato all’atto di costituzione nel presente procedimento;

RESISTENTE IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATAavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 202 5 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: 1.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o sulla base di un unico motivoper la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 3 dicembre 2021, n. 10730/19/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione diavvisi di liquidazione dell ’ impost a di registro n. 10/ 1 T/ 006996/000P001 e n. 10/1T/006996/000P002in relazione a lla ripresa di un contratto di affitto tra Gaetano Saeli e la “Aero Rossa S.r.l.” di un terreno sito in Vallelunga Pratameno (CL) e censito in catasto con le particelle 73, 75 e 77 del folio 19, per la durata di trenta anni e con canone annuale di € 16.000,00, per la realizzazione di un parco eolico, ha rigettato – dopo la riunione – gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Gaetano Saeli e della “Aero Rossa S.r.l.” avverso lesentenze depositat e dalla Commissione tributaria provinciale di A grigento il 17 marzo 2015, n. 1551/07/2015, ed il 26 gennaio 2016, n. 232/07/2016, con compensazione delle spese giudiziali.

2. Gaetano Saeli si è tardivamente costituito per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

3. Nelle more, avendo quest ’ ultim o ade rito alla definizione agevolata ex art. 5 della l egge 31 a gosto 2022, n. 130 , l’Agenzia delle Entrate ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere. CONSIDERATO CHE:1. Come si è detto, in corso di causa, Gaetano Saeli ha prestato adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130. In proposito, con istanza depositata il 26 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sul presupposto (risultante da nota allegata della difesa erariale) «che il contribuente SAELI GAETANO ha regolarmente definito la lite relativa ai citati avvisi di liquidazione attingendo alla Definizione Agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione - Legge 31 Agosto 2022, n. 130, articolo 5». 2.Nella specie, non risulta essere stato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata, che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, i n sintonia con la giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

4. Lespese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate, stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130.

5. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiaral’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del l’11 aprile 2025. IL PRESIDENTE Dott. Angelo Matteo Socci