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Ordinanza Interlocutoria — n. 11458/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 11458/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11458/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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in qualità di erede legittimodella defunta Minissale Letteria, rappresentato e difes o dal l ’ A vv. Giuseppe Martella, con studio in Roma , ove elettivamente domiciliato ( indirizz o p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: gi useppemartella@pec.it ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO E “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

Regesto Legislator

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art. 2233 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 11458/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. I l ricorso è affidato a d un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo,violazione degli artt. 15 e 46, comma 3,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , violazione del d . m . 10 marzo 2014, n. 55, violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 cod. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con carente, insufficiente o illogica motivazione in ordine alle spese giudiziali.

Parole chiave

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lite in materia di tariffa contenzioso tributario addebito di tasse lite in materia di contribuzioni pubbliche recupero delle spese esecutive debiti fiscali

Disposizioni normative citate

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art. 2233 cod. civ
civ., nonché dell’art. 2233 cod. civ., violazione dell’art.132 cod.
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Testo completo

in qualità di erede legittimodella defunta Minissale Letteria, rappresentato e difes o dal l ’ A vv. Giuseppe Martella, con studio in Roma , ove elettivamente domiciliato ( indirizz o p.e.c. per notifiche e comunicazioni del presente procedimento: gi useppemartella@pec.it ) , giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore; INTIMATO E “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;

INTIMATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI RAGIONIavverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale per la Sicilia il 27 maggio 202 1 , n. 5109/16/2021, come rettificata con l’ordinanza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 ottobre 2021, n. 5268/16/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2 02 5 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE 1.Antonino Carmelo Carcame, nella qualità di erede legittimo della defunta Letteria Minissale, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 27 maggio 2021, n. 5109/16/2021, come rettificata con l’ ordinanza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 ottobre 2021, n. 5268/16/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di estratti di ruolo del l’8 giugno 2012, con riguardo a cartelle di pagamento nn. 29520090026417302000, 29520010092230314000 e 29520040036119719000 per la TARSU/TIA relativa agli anni 2000, 2002 e 2007, emesse dalla “ Serit Sicilia S.p.A .” , in qualità di concessionaria per l’accertamento e la riscossioneper conto del Comune di Messina, ha accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti del Comune di Messina e della “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Messina il 24 marzo 2014, n. 1986/04/2014,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali e distrazione a favore del difensore antistatario.

2. L a Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure –che aveva accolto il ricorso originario del contribuente ed aveva disposto la compensazione delle spese giudiziali – nel senso di condannare in solido l’ente impositore e la concessionaria per la riscossione alla rifusione delle spese giudiziali in favore del contribuente nella misura onnicomprensiva di € 500,00 con distrazione a favore del difensore antistatario.

3. Il Comune di Messina e la “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”)sono rimasti intimati.

4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1. I l ricorso è affidato a d un unico motivo, col quale si denunciano, al contempo,violazione degli artt. 15 e 46, comma 3,del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , violazione del d . m . 10 marzo 2014, n. 55, violazione degli artt. 91, 92 e 112 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2233 cod. civ., violazione dell’art.132 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con carente, insufficiente o illogica motivazione in ordine alle spese giudiziali.

2. Preliminarmente, si rileva che la controversia involge la questione dell’applicabilità dello ius superveniensdi cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spesegiudiziali. A tale riguardo, si rammenta che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod.proc. c iv . o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez.

Un., 6 settembre 2022, n. 26283).

3. Sulla scia di tale principio, si è originato un conflitto interno alla giurisprudenza di legittimità, essendosi ritenuto, da una parte, che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, la Corte di Cassazione - chiamata a decidere , su ricorso del contribuente, sulla legittimità della sentenza di appello con esclusivo riguardo alla statuizione sulle spese giudiziali - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilitàdell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versarein una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, atteso che il tema delle spese giudiziali (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione (in termini:

Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30952); da un’altra parte, che, nel caso in cui venga proposta opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215), non può incidere sul giudicato già formatosi nelle ipotesi in cui il giudice di merito, senza censure delle parti, si sia positivamente espresso sulla sussistenza di un interesse idoneo a rendere ammissibile l'azione, oppure nel caso in cui le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese (in termini:

Cass., Sez. 3^, 8 febbraio 2023, n. 3812; Cass., Sez. 3^, 25 settembre 2024, n. 25639).

4. In proposito, il collegio rileva che le Sezioni Unite di questa Corte sono state investite (e sono prossime alla decisione) della questione controversa – la quale comprende anche quella rilevante nel presente procedimento -circa il potere del giudice dell’impugnazione di rilevare d’ufficio una questione pregiudiziale di rito (con specifico riguardo all’ammissibilità della domanda) non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa (Cass., Sez. 3^, 28 giugno 2024, n. 17925).5.

Peraltro, proprio con riguardo alla medesima questione, questa Sezione ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo sul rilievo cheè stata rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d'ufficio nel successivo grado di giudizio (Cass., Sez. Trib., 9 marzo 2025, nn. 6270 e 6275; Cass., Sez. Trib., 15 aprile 2025, nn. 9881, 9883, 9884 e 9885).

6. Ne consegue l’imprescindibilità, per l’inevitabile incidenza sullo scrutinio delricorso, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla predetta questione. P.Q.M La Corterinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione specificata in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile 2025. IL