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Decreto — n. 11417/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: extinction of proceedings due to automatic termination under new legislative provisions.

Numero d'incarto Decreto — n. 11417/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil proceedings extinct, ruling that the lower court's decision to terminate the case was legally sound. The case involved a dispute over tax enforcement where the legislative framework mandated the automatic extinction of litigation upon specific procedural conditions being met. The court upheld the lower court's finding that the process had terminated according to the new law, leaving no room for further review of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022; Art. 391 cod. proc. civ.: The extinction of proceedings under the new legislative provisions is mandatory and precludes further judicial review of the case's merits once the statutory conditions for termination are met.

Parole chiave

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procedural extinction automatic termination legislative update tax litigation civil procedure judicial review statutory mandate contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200 della legge n. 197 del 2022
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27632/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FITZPATRICK MICHAEL, rappresentato e difesodall'avvocato GIGLIO SERENA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1729/ 06/ 2022 depositata il 12/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/04/2025 LaPres