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Decreto — n. 11412/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: Court declares process extinguished due to automatic termination under new law.

Numero d'incarto Decreto — n. 11412/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil process extinguished, ruling that the lower court's decision to terminate the proceedings was legally correct. The case involved a dispute over tax enforcement where the lower court found the matter resolved under specific legislative provisions regarding the extinction of litigation. The court upheld this outcome by confirming that the statutory conditions for automatic termination were met, leaving no room for further judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022; When a tax dispute is formally resolved without a denial of extinction, the process extinguishes automatically, and the court must declare the process extinguished rather than allowing further proceedings.

Parole chiave

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process extinction tax litigation automatic termination civil procedure legislative update contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198 e 200 della legge n. 197 del 2022
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
1732/06/2022 depositata il 12/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 27447/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FITZPATRICK MICHAEL, rappresentato e difeso dall’avvocato GIGLIO SERENA avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1732/06/2022 depositata il 12/04/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 10/04/2025 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 23/04/2025 La Pre