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Decreto — n. 11349/2025 — snciv Generato dall'IA

Civil procedure dismissed: tax debt extinguished by administrative listing under new 2023 law.

Numero d'incarto Decreto — n. 11349/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil procedure extinguished after the lower court confirmed the tax debt's termination via an administrative listing. The tax authorities argued that the listing under the new 2023 law automatically extinguished the litigation, while the taxpayer contested the procedural outcome. The court ruled that the statutory provisions for automatic extinction applied, rendering further judicial proceedings unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022; When a tax debt is extinguished by administrative listing under the new 2023 law, the civil procedure is automatically extinguished without the need for a separate judicial declaration.

Parole chiave

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tax debt extinction administrative listing automatic procedure termination civil procedure law fiscal litigation contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 198-200 della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023
2864/04/2020 depositata il 07/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l.
Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 9466/2021 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e AGENZIA DELLE ENTRATE RESISTENTE, rappresentate e difese dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro BORGIA SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato TOCCI ANTONINO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2864/04/2020 depositata il 07/10/2020, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 29/04/2025 La Presi