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Ordinanza — n. 11294/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal as litigation ends due to taxpayer's formal waiver of refund claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11294/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the taxpayer formally waived their right to a refund of the uniform contribution. The Ministry of Economy and Finance argued for dismissal based on this explicit renunciation submitted by the taxpayer. Consequently, the court terminated the proceedings without addressing the double contribution issue or legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002; When a party formally renounces their claim for a refund of uniform contribution, the litigation ceases due to the extinction of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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waiver of refund claim extinction of subject matter uniform contribution formal renunciation cessation of proceedings contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
-non è necessario pronunciarsi sulle spese di lite, essendo il contribuente rimasto intimato - non sussistono i presuppost i per la pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater d.P.R.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3642/2023 R.G. proposto da : MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -ricorrente- CONTRO IMMOBILE CIRO -intimato- avverso SENTENZA di C.T.R. della CAMPANIA n. 4988/2022 depositata il 27/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025dal Consigliere MAURA NARDIN Premesso che: - i l Ministero dell’Economia e delle Finanz e ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania di rigetto dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli di accoglimento del ricorso, formulato da Ciro Immobile, contro il diniego di rimborso del maggior contributo unificato, oggetto di versamento con contrassegno telematico, indebitamente versato per errore con riguardo ad altro scaglione di valore della lite , nella causa per l’annullamento dell’avviso di accertamento n. TF501AP04301/2017, dal medesimo intentata. - con memoria in data 16 febbraio 2025 il Ministero ha depositato la nota di Ciro Immobile con la quale il medesimo ‘DICHIARA FORMALMENTE ad ogni effetto di legge sostanziale e processuale di rinunciare espressamente al diritto al rimborso del contributo unificato di cui al prefato contenzioso nonché agli effetti di ogni statuizione di cui alle precedenti sentenze delle Commissioni Tributarie, impegnandosi pertanto a non darvi esecuzione, ivi comprendendovi le spese legali liquidate nei detti precedenti gradi ed autorizzando tal fine l’Avvocatura dello Stato a inoltrare la descritta rinuncia al Ministero ricorrente e al suo deposito nel giudizio di Cassazione sopra citato’ .

Rilevato che: -con la medesima memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; -sussistono le condizioni per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’originario ricorrente rinunciato alla pretesa azionata. -non è necessario pronunciarsi sulle spese di lite, essendo il contribuente rimasto intimato - non sussistono i presuppost i per la pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater d.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M Dichiara cessa