Cassation court dismisses appeal due to out-of-court settlement agreement and explicit waiver of pending litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties had reached a total conciliatory agreement outside of court, which included the current proceedings. The appellant explicitly renounced all pending lawsuits in the settlement dated April 30, 2024, fulfilling the statutory requirements for cessation of the dispute. Consequently, the court ordered the termination of the matter without addressing the merits of the tax rectification claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 d.lgs. 546/1992; Art. 13 DPR 115/2002: When parties reach an out-of-court settlement covering pending litigation and explicitly renounce further appeals, the court must declare the matter ceased and dismiss the appeal without examining the substantive claims.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9737/2021 R.G. proposto da : SACI AGRICOLTURA COMMERCIO INDUSTRIA S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dagli avvocati PANICO IMMACOLATA (PNCMCL74T71F924Y), ARDOLINO PIERPAOLO (RDLPPL66P02F839R) -ricorrente- CONTRO COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE LEONE (08279541000) rappresentato e difeso dall’avv.to CRIMALDI BRUNO (CRMBRN65H26F839I) e dall’avv.to ANDREOTTOLA ANTONIO (NDRNTN72E22I163X) -controricorrente- avverso SENTENZA d ella C.T.R: della CAMAPANIA, n. 4506/2020 depositata il 16/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere MAURA NARDIN Premesso che: - La soc. S.A.C.I. Società per l’Agricoltura Commercio Industria s.r.l. in liquidazione impugna -affidandosi a cinque motivi di ricorso- la sentenza della C.T.R. della Campania di reiezione dell’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, con la quale era stato rigettato il ricorso della medesima società per l’annullamento dell’avviso di accertamento per la rettifica dell’IMU, relativo all’anno di imposta 2013. - A cura della difesa di parte ricorrente è stato depositato in giudizio ‘Accordo conciliativo fuori udienza ex art. 48 d.lgs. 546 del 1992’, datato 30 aprile 2024, con il quale la soc.
S.A.C.I. Società per l’Agricoltura Commercio Industria a r.l. in liquidazione ed il Comune di Napoli dichiarano di conciliare, a spese compensate, le controversie fra loro pendenti, indicandone gli estremi ed il riferimento rispetto ai singoli avvisi di accertamento, con espressa rinuncia della parte ricorrente ai ricorsi ancora pendenti. Rilevato che: - La disposizione di cui all’art. 48 d.lgs. 546 del 1992, comma 4, prevede che la conciliazione delle parti fuori udienza si perfezioni con la sottoscrizione dell’accordo e che, ai sensi del comma 4 bis, le disposizioni inerenti alla conciliazione fuori udienza si applichino anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di cassazione; - le parti hanno raggiunto accordo conciliativo totale e che nell’elenco delle controversie oggetto di transazione è ricompreso il presente procedimento iscritto al n.r.g. 9737/2021, relativo all’avviso di rettifica IMU 2013 prot. 290037/961 del 26 marzo 2018; - rilevato che la soc.
S.A.C.I. Società per l’Agricoltura Commercio Industria s.r.l. in liquidazione ha, in ogni caso, rinunciato al ricorso; - rilevato che sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 48, comma 2 d.lgs. 546 del 1992 - le spese debbono essere compensate. - non si fa luogo alla pronuncia in ordine al pagamento del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendone i presupposti. P.Q.M Dichiara cessata