Cassation court dismisses appeal as litigation is extinguished by mutual agreement and acceptance of settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the parties mutually agreed to settle the dispute and formally accepted the withdrawal of the lawsuit. The Province of Foggia requested the annulment of a payment order for drainage consortium contributions, but the Consorzio per la Bonifica della Capitanata accepted the withdrawal on November 13, 2024. Consequently, the court applied Article 391 of the Civil Procedure Code to extinguish the proceedings without examining the substantive legal arguments regarding road maintenance responsibilities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: A withdrawal of appeal accepted by the respondent extinguishes the proceedings, rendering the court's examination of substantive grounds unnecessary and exempting the appellant from further unified contribution payments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24599/2022 R.G. proposto da: PROVINCIA DI FOGGIA, elettivamente domiciliato in San Severo Via Reggio, 19, presso lo studio dell’avvocato DAMONE LUIGI VALENTINO (DMNLVL68B14I158G) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA, elettivamente domiciliato in Foggia Corso roma, 2, presso lo studio dell’avvocato GUERRASIO ARISTIDE (GRRRTD72P07D643M) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRASCELLA EGLE PAOLA (FRSGPL62C68D643I); -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.
PUGLIA n. 601/2022 depositata il 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere MILENA BALSAMO. FATTI DI CAUSA 1.Con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, la Provincia di Foggia ha chiesto l’annullamento della cartella di pagamento n. 043 2019 00276813 25 000, con la quale le veniva richiesto il pagamento in favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata dei contributi consortili per l’anno 2019 pari a € 440.507,29. Con la sentenza n. 859/26/2020 depositata il 1° dicembre 2020, la Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di I Grado) di Foggia ha respinto il ricorso.
Sull’appello della provincia, la CTR con la sentenza n. 601/26/2022 così statuiva: una delle funzioni che svolge il Consorzio e che comporta oneri a carico dei consorziati, è quella di contribuire in modo determinante, con gli interventi di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, alla sicurezza idraulica del territorio, assicurando condizioni di stabilità del suolo e di equilibrio idraulico … La circostanza che le strade, e quindi anche quelle di pertinenza della Provincia di Foggia, traggono beneficio dall’opera di bonifica è indubbia, atteso che il citato equilibrio idraulico del territorio viene garantito dalla gestione delle opere di bonifica e costituisce una salvaguardia da eventi naturali calamitosi e una tutela del rischio idraulico, che si adegua alle mutate esigenze del territorio, da comprendere molteplici opere ed azioni connesse direttamente con la difesa e protezione del territorio; nel ricorso introduttivo di primo grado il Giudice di prime cure ha preso atto della mancata contestazione dell’atto [Piano di classifica, n.d.r.] da parte dell’Ente Provincia .
Avverso detta sentenza, ricorre, sulla base di quattro motivi, la Provincia di Foggia. Replica con controricorso il Consorzio per la bonifica della Capitanata. L’agenzia –Riscossione è rimasta intimata. MOTIVI DI DIRITTO 1.Con il primo motivo di ricorso principale, l’ente provinciale denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c.,nonchè dell’art. 860 cod. c iv., degli artt. 10 e 11 r.d. 13/02/1933, n. 215 e degli artt. 20 e 21 della l.reg. Puglia 13/03/2012, n. 4; per avere il decidente erroneamente interpretato la normativa rubricata, atteso che per effetto della l. reg.Puglia n. 4/2012, la Provincia – e tutti gli Enti pubblici – sono tenuti al finanziamento delle opere di bonifica e alla loro gestione solo nel caso in cui ne affidino la realizzazione ai Consorzi di bonifica; ed è pacifico che, nel caso di specie, non esistono né accordi di programma né convenzioni tra la Provincia di Foggia e il Consorzio di Bonifica per la Capitanata. 2.Con la seconda censura si deduce in subordine la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma , n.
3) c.p.c., nonché dell’art. 860 cod. civ., degli artt. 10 e 11 r.d. 13/02/1933, n. 215 e degli artt. 17 e 18 della l. reg. Puglia 13/03/2012, n. 4; per avere il collegio d’appello confuso il beneficio generico e teorico (ipotizzabile in presenza di un comprensorio di bonifica ma inidoneo a giustificare la pretesa impositiva) con il beneficio specificopresupposto necessario della debenza tributaria. 3.Con il terzo mezzo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
3) c.p.c., nonché degli artt. 860 e 2697 cod. civ., degli artt. 10 e 11 r.d. 13/02/1933, n. 215 nonché dell’art. 18 della legge reg. Puglia 13/03/2012, n. 4; per avere i giudici regionali trascurato di considerare che la Provincia di Foggia ha espressamente e puntualmente contestato la sussistenza di qualsiasi beneficio per gli immobili che il Consorzio di Bonifica pretende di assoggettare a contributo. In particolare, nel ricorso di primo grado si è evidenziato che: – “ le strade sono destinate alla libera circolazione di persone e beni, e hanno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico.
Ai sensi degli articoli 822, 823 e 824 del Codice civile, le strade appartengono al Demanio pubblico e sono assoggettati a questo regime. Sono gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’articolo 14 del Codice della strada, che hanno il compito di garantire la sicurezza della circolazione, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, attrezzature e servizi. Quindi, il Consorzio non svolge alcuna attività sulle strade provinciali, come è dimostrato dalla perizia tecnica che si allega in copia (Allegato 2)” (pag. 2 del ricorso di primo grado);
– “ il Consorzio, per la valutazione del beneficio di cui godrebbe la Provincia di Foggia, per effetto della presenza della rete idraulica gestita dal consorzio medesimo, si basa su dati presunti, non correlati e comunque non rappresentativi, e non applicabili, vista la specialità e specificità del bene cui si fa riferimento. Le acque piovane o di qualsiasi altra provenienza, se raggiungono la sede stradale, devono essere allontanate per evitare il danno sul bene demaniale” (pag. 6 del ricorso di primo grado). 4.Con la quarta censura, si deduce l’omesso esame, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
5) c.p.c. di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e travisamento della prova; per essere incorsoil decidente nel vizio del travisamento della prova , laddove non ha considerato che il Piano di Classifica non è stato adottato e approvato “nelle forme di legge della Regione Puglia n. 4/2012 art. 13”. 5.Nelle more, la Provincia di Foggia in data, 13.11.2024, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti di cui alla legge n.197/2022, art.1, commi da 231 a 252, tra i quali risulta anche la cartella di pagamento opposta oggetto del presente giudizio e, conseguentemente, di voler procedere alla definizione di ogni pretesa al fine di estinguere il presente giudizio R.G.n.24599/2022, rinunciando al ricorso e, dunque, a dare ulteriore impulso al decisum della sentenza di secondo grado oggetto del ricorso per cassazione. 5.1.In data 13.11.2024, il Consorzio ha accettato la rinuncia al ricorso. 6.La rinuncia al ricorso e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscrittidalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l'art.391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese ( Sez.
U, n. 34429/2019); nel caso in rassegna, in particolare, il Consorzio ha accettato la rinuncia chiedendo la compensazione delle spese di lite (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, 28.5.2020, n. 10140; n. 133/2024). La declaratoria di estinzione del processo esime questa Corte dall’esame dei motivi di ricorso. 7.In caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. n. 19071 del 18/07/2018;
Cass. del 07/12/2018, n. 31732; Cass.del07/06/2018, n. 14782; Cass. n. 3004