Ordinanza Interlocutoria — n. 11170/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAc.p.c., difetto di giurisdizione del giudice tributario circa in ragione della obiettiva natura non tributaria delle quote consortili per conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributi consortili non costituiscono attuazione all'obbligo di contribuire alle spese pubbliche riferite all'attività del Consorzio di bonifica avendo natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior o minor valore al terreno per effetto del riordino fondiario operato dal consorzio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 300 c.p, art. 10 d.lgs. 546/1992, art. 36 d.lgs. 546/1992; Ordinanza Interlocutoria — n. 11170/2025 — snciv · Corte di Cassazione: c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 10 d.lgs. 546/1992 in ragione dell’ omesso rilievo del difetto di legittimazione del Consorzio dal momento che era stata impugnata una cartella.
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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9942/2020 R.G. proposto da : CONSORZIO BONIFICA PIANURA FRIULANAelettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Sinopoli e rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Nussi; -ricorrente- contro MARIGO CARMENelettivamente domiciliata in Roma Via Tiburtina n. 364/B presso lo studio dell’Avv. Marilia Pia Sinesi e rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco de Savorgnani; -controricorrente- nonchè contro EQUITALIA NORD SPA; avverso SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.
FRIULI VENEZIA - GIULIAn. 129/2019 depositata i l 12/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 129/1/2019, depositata in data 12/09/2019 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia rigettava appello proposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (subentrato al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento) confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da Carmen Marigo avverso la cartella di pagamento n. 115220140015903983 relativa ad oneri consortili.
2. I giudici di appello, nel disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dal Consorzio, rilevavano che, come ritenuto dai primi giudici, la pretesa doveva ritenersi prescritta in quanto trattavasi di tributi dovuti in forza del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Coderno adottato con delibera 64/1992 del 21/08/1992 e del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Nogaredo di Corno adottato con delibera n. 97/92 del 21/08/1992 a fronte di una cartella notificata il 26/11/2014.
3. Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi reiterati con successiva memoria il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.
4. Carmen Marigo ha resistito con controricorso. Con successiva memoria il procuratore di parte controricorrente ha rilevato di avere notificato, mezzo PEC, in data 06.12.2024, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e all’Agenzia delle Entrate -Riscossione di Udine la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. unitamente al certificato di morte di Carmen Marigo. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
1. c.p.c., difetto di giurisdizione del giudice tributario circa in ragione della obiettiva natura non tributaria delle quote consortili per conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributi consortili non costituiscono attuazione all'obbligo di contribuire alle spese pubbliche riferite all'attività del Consorzio di bonifica avendo natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior o minor valore al terreno per effetto del riordino fondiario operato dal consorzio.
2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
4. c.p.c., omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all’oggetto della controversia.
3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 10 d.lgs. 546/1992 in ragione dell’ omesso rilievo del difetto di legittimazione del Consorzio dal momento che era stata impugnata una cartella.
4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente non avendo i giudici rilevato che la pretesa non era più contestabile in ragione della approvazione definitiva dei piani di riordino.
5. Con il quinto motivo rileva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 29, 32 del R.D. n. 215 del 1933 nonché degli artt. 2935 e 2943 c.c. in ragione della infondatezza dell’eccezione di prescrizione atteso che il dies a quo doveva essere fatto decorrere dalla data di approvazione dei Piani di riordino Fondiario del comprensori di Coderno di Nogaredo giusta decreti del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia rispettivamente in data 18 maggio 2001 e 11 dicembre 2001 di Cornoed erano stati allegati una serie di validi atti interruttivi.
6. In primo luogo deve rilevarsi che privo di rilievo è quanto dichiarato dal legale di parte controricorrente in ordine alla morte di Carmen Marigo posto che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (vedi per tutte Cass.3630/2021).
7. Va, quindi, evidenziato che la notifica del ricorso è stata effettuata in data 16 marzo 2020 nei confronti di una società estinta, Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., cui è subentrata a decorrere dal 1º luglio2017 l’Agenzia delle entrate - Riscossione istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sicchè in difetto di una rituale costituzione della stessa va disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del predetto ente, litisconsorte necessario.
8. Occorre, infine, disporre contestualmente l’acquisizione del fascicolo di merito il cui esame appare necessario ai fini di una compiuta disaminadei motivi di impugnazione, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione assegnando al Consorzio ricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso; dispone acquisirsi il fascicolo di merito a cura della cancelleria e rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso nell