Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 11159/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court orders renewal of service against Equitalia and remands case for full review of prescription and jurisdiction claims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11159/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the Consorzio's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the case, which had previously upheld the heirs' prescription defense. While the court acknowledged the need to examine the merits regarding the statute of limitations and jurisdictional objections, it identified a procedural defect in the service of process. Consequently, the court ordered the renewal of service against the necessary co-litigant, Equitalia Nord S.p.A., and remanded the case to a new hearing for a complete examination of all arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 D.L. 22/10/2016 n. 193; Art. 299 c.p.c.: When a necessary co-litigant is a legal entity that has ceased to exist, the service of process must be renewed against the successor entity to ensure valid notification and procedural regularity.

Parole chiave

Generato dall'IA
renewal of service necessary co-litigant successor entity statute of limitations tax collection agency remand for review procedural defect concordato nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
Art. 299 c.p.c.
In primo luogo deve rilevarsi che privo di rilievo è quanto dichiarato dal legale dei controricorrenti in ordine alla morte di Marino Furlano posto che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo ex art. 299 e ss.
Art. 360, primo comma, n. 1 c.p.c.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Artt. 26, 29, 32 R.D. n. 215 del 1933
Artt. 2935 e 2943 c.c.
art. 300 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3630/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4581/2019 R.G. proposto da : CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA, elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38 presso lo studio dell’Avv. Vincenzo Sinopoli e rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Nussi; -ricorrente- contro FURLANO MASSIMOe FURLANO MARINO elettivamente domiciliati in Roma Via Tiburtina n. 364/B presso lo studio dell’Avv. Marilia Pia Sinesi e rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco de Savorgnani -controricorrenti- nonchè contro EQUITALIA NORD SPA DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA; avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG.

FRIULI VENEZIA-GIULIA n.143/2018 depositata i l 27/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere FABIO DI PISA. RILEVATO CHE 1. Con sentenza n. 143/1/2018, depositata in data 27/06/2018 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (subentrato al Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento) confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione proposta da Dina Frisano avverso la cartella di pagamento n. 115220140015807347 relativa ad oneri consortili.

2. I giudici di appello, nel disattendere l’eccezione di difetto di giurisdizione reiterata dal Consorzio, rilevavano che, come ritenuto dai primi giudici, la pretesa doveva ritenersi prescritta in quanto trattavasi di tributi dovuti in forza del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Coderno adottato con delibera 64/1992 del 21/08/1992 e del Piano di Riordino Fondiario del comprensorio di Nogaredo di Corno adottato con delibera n. 97/92 del 21/08/1992 a fronte di una cartella notificata il 26/11/2014.

3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi reiterati con successiva memoria, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana.

4. Massimo Furlano e Marino Furlano, quali eredi della defunta Dina Frisano, resistono con controricorso e successiva memoria conclusiva con la quale il legale ha rilevato di avere notificato, a mezzo PEC, in data 06.12.2024, al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e all’Agenzia delle Entrate - Riscossione di Udine la dichiarazione ex art. 300 c.p.c. unitamente al certificato di morte del sig. Marino Furlano. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

1. c.p.c., difetto di giurisdizione del giudice tributario in ragione della obiettiva natura non tributaria delle quote consortili per conguaglio, atteso che, a suo dire, i conguagli, a differenza dei tributi consortili, non costituiscono attuazione all'obbligo di contribuire alle spese pubbliche riferite all'attività del Consorzio di bonifica avendo natura di corrispettivo/indennizzo in virtù di un nesso sinallagmatico con il maggior o minor valore al terreno per effetto del riordino fondiario operato dal Consorzio.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4. c.p.c., omessa pronunzia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto all’oggetto della controversia.

3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.

4. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 26, 29, 32 del R.D. n. 215 del 1933 nonché degli artt. 2935 e 2943 c.c. in ragione dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione atteso che il dies a quo doveva essere fatto decorrere dalla data di approvazione dei Piani di riordino Fondiario del comprensori di Coderno di Nogaredo giusta decreti del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia rispettivamente in data 18 maggio 2001 e 11 dicembre 2001 di Cornoed erano stati allegati una serie di validi atti interruttivi.

4. In primo luogo deve rilevarsi che privo di rilievo è quanto dichiarato dal legale dei controricorrenti in ordine alla morte di Marino Furlano posto che nel giudizio di cassazione non opera l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio (vedi per tutte Cass.3630/2021).

5. Va, quindi, evidenziato che la notifica del ricorso è stata effettuata in data 25 gennaio 2019 nei confronti di una società estinta, Equitalia Nord S.p.A., cui è subentrata a decorrere dal 1º luglio2017 l’Agenzia delle entrate-Riscossione istituito ai sensi dell’articolo 1 del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sicchè in difetto di una rituale costituzione della stessa va disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del predetto ente, litisconsorte necessario.

6. Occorre, infine, disporre, contestualmente, l’acquisizione del fascicolo di merito il cui esame appare necessario ai fini di una compiuta disaminadei motivi di impugnazione, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione assegnando al Consorzio ricorrente il termine di gg. novanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notifica del ricorso; d ispone acquisirsi il fascicolo di merito a cura della cancelleriae rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso nella camer