Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 11134/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax tribunal's discretionary decision to compensate litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11134/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the appeal filed by S.I.I. against the Regional Tax Commission's order to compensate litigation costs. The appellant argued that the decision violated procedural rules and failed to liquidate first-instance expenses, while the opposing parties contended the compensation was justified by the case's complexity and conflicting precedents. The court ruled that the lower tribunal correctly exercised its discretion by citing specific 'grave and exceptional reasons' derived from the actual judicial history, thereby validating the cost allocation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 92, comma 2, c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: The power to compensate litigation costs is discretionary; the Court of Cassation cannot substitute its own judgment on the gravity of reasons unless the lower court's reasoning is abstract or lacks evidentiary support.

Parole chiave

Generato dall'IA
litigation costs compensation discretionary judicial power tax tribunal proceedings grave exceptional reasons cassation appeal dismissal legal expense allocation procedural adequacy compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
3, c.p.c., posto che, a differenza di quanto si sostiene nel controricorso, la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366, primo comma , c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 54
Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, in data 6 settembre 2019– trova applicazione ratione temporisil testo dell’art. 15 d.lgs.
Art. 92, comma 2, c.p.c.
546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Art. 111 Cost.
art. 92 c.p
546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 15495 del 2022
Corte Cost., sent. n. 157/2014
21400/2021, che richiama Corte Cost., sent. n. 157/2014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.14303-2022 R .G. proposto da: S.I.I.–SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE–S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’A vv ocato FRANCESCO POLLINI giusta procura speciale allegata alricorso -ricorrente- contro IRTEL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dal l' Avvocato PIETRO DI BENEDETTO giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente- e COMUNE DI FONTANETTO PO, in persona del Sindaco rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza n. 195 /202 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELPIEMONTE, depositata il 9 / 2 / 2022 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/4/2025dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO FATTI DI CAUSA S.I.I.

S.p.A. prop on e ricorso, affidato ad un unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva disposto la compensazione delle spese di lite all’esito dell’accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza n. , con cui era stat o respinto il ricorso avverso avviso di accertamento, emesso da Irtel S.r.L. per conto del Comune di Fontanetto Po, per omesso pagamento TOSAP 2018. La Concessionaria resiste con controricorso, il Comune è rimast o intimato. Parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che, a differenza di quanto si sostiene nel controricorso, la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366, primo comma , c.p.c. ed avendo la ricorrente corredato l'atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 2-4del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del «fatto», sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motividi ricorso di seguito illustrati; 2.1.Con un unico motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 15, comm i 1 e 2, d.lgs. 31dicembre 1992 n. 54, 91 e 92 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. per avere la Commissione tributaria regionale disposto la compensazione delle spese di litein assenza dei presupposti di legge e per aver omesso di provvedere alla liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio. 2.2.Va premesso che il potere del G iudice di compensare le spese di lite presenta natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685 del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi»(cfr. Cass. n. 24502 /2017 ; nello stesso senso anche Cass.n. 19613/2017), e ciò «in ragione della “ elasticità ” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa» (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte Cost., sent. n. 157/2014). 2.3.

Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la « motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea»(così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).2.4. Taleevenienza non ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. 2.5. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, in data 6 settembre 2019– trova applicazione ratione temporisil testo dell’art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 (che trova corrispondenza nell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché «integrato» in forza della sentenza «additiva» della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), secondo il quale la compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca –è prevista solo «nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». 2.6.

Questa Corte ha, quindi, statuito che «ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr.

Cass. n. 3977 del 2020). 2.7. Secondo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare, quindi, «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio), o «di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.» (cfr. Cass. n. 4696 del 2019; in senso conforme Cass. n. 3977 del 2020 cit.). 2.8. In particolare, in tema di spese legali, lacompensazione per «gravi ed eccezionali ragioni», sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ratione temporisapplicabile, nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (cfr.

Cass. n.15495 del 2022). 2.9. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella piena consapevolezza della disposizione normativa ratione temporisapplicabile, non si è dunque trincerata dietro un’insondabileformula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che costituivano «gravi ed eccezionali ragioni», riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto. 2.10. Quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («L’alternanza del giudicato e la complessità della vicenda giustificano la compensazione delle spese»), riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto, in cui nelle more del giudizio era intervenuta, tra le medesime parti e per analoga fattispecie, pronuncia di questa Corte, a cui si erano uniformati i Giudici d’appello, in presenza di altri, discordanti, precedenti giurisprudenziali, integra, pertanto, le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa. 2.11.

È in fondata anche la doglianza circa l’omessa pronuncia relativamente alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. 2.12. Nel caso in esame la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere l’appello dell’odierna ricorrente, ha infatti espressamente disposto la compensazione delle spese di lite sia per il primo che per il secondo grado in ragione dell’esito complessivodel giudizio.

3. S ulla scorta di quanto sin qui illustrato, pertanto, il ricorso va respinto.

4. La ricorrente, soccombente, va condannata in favore della controricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigettail ricorso; c ondanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore del controricorrente , liquidandole in euro 1.486,00per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così