Decreto — n. 11129/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33522/2019 R.G. proposto da TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentat a e difesadall'avvocato CICERCHIA RENATO contro LIFI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiGUARINO ANDREA, MARTELLI CECILIA e PISTIS ELISABETTA nonchécontro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICERCHIA RENATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1960 /13/2019 depositata il 02/04/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la comunicazione con la quale il Comune da atto che la parte ha perfezionato la definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 11129/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentat a e difesadall'avvocato CICERCHIA RENATO contro LIFI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiGUARINO ANDREA, MARTELLI CECILIA e PISTIS ELISABETTA nonchécontro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICERCHIA RENATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1960 /13/2019 depositata il 02/04/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la comunicazione con la quale il Comune da atto che la parte ha perfezionato la definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Testo completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33522/2019 R.G. proposto da TRE ESSE ITALIA SRL, rappresentat a e difesadall'avvocato CICERCHIA RENATO contro LIFI SRL, rappresentata e difesa dagli avvocatiGUARINO ANDREA, MARTELLI CECILIA e PISTIS ELISABETTA nonchécontro COMUNE GUIDONIA MONTECELIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICERCHIA RENATO avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 1960 /13/2019 depositata il 02/04/2019 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione. Vista la comunicazione con la quale il Comune da atto che la parte ha perfezionato la definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Vista l’adesione del Comune alla procedura di definizione di cui detta le modalità, come da provvedimento pubblicato nel corrispettivo sito Internet. DICHIARA ESTINTO IL PROCESS