Cassation court dismisses appeal regarding tax litigation extinction due to procedural failure to request hearing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed Alessio Guetti's appeal against a lower court ruling that extinguished his tax litigation. The Regional Court declared the process extinct because the tax authority's list indicated the dispute was resolved without a formal denial, citing specific articles of the 2022 law. The higher court upheld this decision, ruling that the procedural requirement to request a hearing was not met, thereby validating the extinction of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 198, comma 1 e 3; Art. 391, comma 3 c.p.c.: When a tax litigation is declared extinct due to the absence of a formal denial in the authority's list, the parties must explicitly request a hearing to revive the process; failure to do so results in the final extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25487/2021 R.G. proposto da : GUETTI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALOE SILVIA Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 1318/ 18/ 2021 depositata il 03/03/2021, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 08/04/2025 Il P