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Ordinanza — n. 11107/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's unilateral withdrawal without defendant's acceptance, resulting in cost liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11107/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's unilateral withdrawal of the action. Although the defendant's counsel did not formally accept the withdrawal, the court ruled that such withdrawal produces binding procedural effects without requiring acceptance. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the litigation costs despite the case's termination.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: A unilateral withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings even without the opposing party's acceptance, and the withdrawing party remains liable for litigation costs.

Parole chiave

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unilateral withdrawal cassation extinguishment of proceedings litigation costs liability no acceptance required procedural effect withdrawal sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Inoltre, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma quarto, c.p.c., come modificato dal d.lgs.
Art. 306 c.p.c.
10140/2020), e tanto diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. (Cass.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
art. 306 c.p
10140/2020), e tanto diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c.
art. 391 c.p
Inoltre, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma quarto, c.p.c., come modificato dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12842/2020
Cass. n. 12842/2020), non avendo tale atto carattere «accettizio» (Cass.
Cass. n. 10140/2020
12842/2020), non avendo tale atto carattere «accettizio» (Cass. n. 10140/2020), e tanto diversamente da quanto previsto dall’art.
Cass. n. 24357/2020
Cass. n. 9474/2020
Sez. un., n. 17331/2021
9474/2020; Sez. un., n. 17331/2021).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18995/2020 proposto da: LU.CAR. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIUSEPPE D’AGOSTINO giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente- contro EMMEGI S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore DOGRE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentate e difese dall’Avvocato DANILO CUCCARO giusta procura speciale allegata al controricorso; -controricorrenti - avverso l’ordinanza n. 4079/2020 della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 18.02.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2024 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO.

FATTI DI CAUSA Lu.Car. S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la revocazione, ex artt. 391-bise 395 n. 4 c.p.c., dell’ordinanza di questa Corte indicata in epigrafe, che aveva accolto il ricorso di Emmegi S.r.L. e Dogre S.r.L. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 8/28/2016, con cui era stata confermata la sentenza n. 223/5/2011 della Commissione tributaria provinciale di Taranto in accoglimento del ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso avviso di accertamento per omesso versamento TOSAP, emesso dalla concessionaria Emmegi S.r.L. per conto del Comune di Taranto.

Emmegi S.r.L. e Dogre S.r.L. resistono con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con atto depositato il 27/11/2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare «agli atti ed all’azione» relativamente al proposto ricorso per cassazione. 1.2. Con memoria depositata in data 3/12/2024 il difensore delle società controricorrenti non ha, però, rappresentato che queste ultime abbiano aderito a tale rinuncia, ed ha, al contrario, chiesto di condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite, con distrazione delle spese in proprio favore, dichiarandosi antistatario. 1.3.

Osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione (cfr. Cass. n. 12842/2020), non avendo tale atto carattere «accettizio» (Cass. n. 10140/2020), e tanto diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c. (Cass. n. 24357/2020). 1.4. Inoltre, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma quarto, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante (cfr.

Cass. n. 9474/2020; Sez. un., n. 17331/2021). 1.5. Pertanto, essendo la rinuncia regolare, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., ma la ricorrente dev’essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore delle controricorrenti, dichiaratosi anticipatario.

2. Non sussistono, invece, le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida e distrae in favore del difensore delle controricorrenti, dichiaratosi anticipatario, in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da r