Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Santarsiero Mariangela, challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency but remained silent on the proposed ruling. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the associated costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 24604/2024 R.G. proposto da: SANTARSIERO MARIANGELA, rappresentata e difesagiusta procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.to Michele DE BONIS , elettivamente domiciliato presso l’indirizzo pec: debonis.michele@cert.ordineavvocatipotenza.it -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO della BASILICATA n.181/2024 depositata il 21/05/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/04/2025 IL CONSIGLIERE DELEGATO MAR