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Ordinanza — n. 11092/2025 — snciv Generato dall'IA

Court holds procedural time limits apply retroactively to financial disclosure cases while substantive evasion presumptions do not.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11092/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed a lower tribunal's decision regarding tax penalties for undeclared foreign financial assets. The tax agency argued the lower court incorrectly applied substantive evasion presumptions, while the taxpayer contended the new procedural time limits should apply retroactively. The court ruled that while the legal presumption of evasion is substantive and non-retroactive, the specific procedural deadlines for notification are procedural and apply to prior tax years.

Regesto Legislator

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Art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.L. 79/2009; Art. 6 del D.L. 167/90: Procedural time limits for financial disclosure notifications apply retroactively to prior tax years, whereas the substantive legal presumption of evasion lacks retroactive effect.

Parole chiave

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financial disclosure obligations retroactive application of law procedural vs substantive norms tax evasion presumption notification deadlines appropriazione indebita di imposte alla fonte capitali esteri imposta sulle prestazioni in capitale

Disposizioni normative citate

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Art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.L. 79/2009
, la «Violazione dell'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L.
Art. 3 della legge 212/2000
79/2009, dell'art. 3 della legge 212/2000 e dell'art.
Art. 11 delle disp. att. cod. civ.
3 della legge 212/2000 e dell'art. 11 delle disp. att. cod. civ.», lamentando che, erroneamente, la CTR abbia respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo inapplicabile l'art.
Art. 6 del decreto-legge n. 167/90
Nella fattispecie, il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento è dunque applicabile alle violazioni in oggetto, accertate ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29632 del 14/11/2019
Nella specifica materia si è, ormai, consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr., tra le prime, Cass. n. 29632 del 14/11/2019; da ultimo v.
Cass. n. 33965 del 5/12/2023
Cass. n. 30742/2018
al riguardo Cass. n. 30742/2018;
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25071/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro ALTMANN MAXIMILIAN HELMUT, con gli avvocati Michela Reggio d'Aci eRenate Holzeisen -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia –Sezione Staccata di Brescia n. 2401/2018 depositata i l 24/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle entrate ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia n. 2401/2018 depositata il 24/05/2018, cheha confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto da Maximilian Helmut Altmann, in controversia avente ad oggetto l’irrogazione delle sanzioni per la mancata indicazione nel quadro RW della dichiarazioni dei redditi per l'anno di imposta 2006 delle disponibilità finanziarie (azioni della società Cardepot Holding AG) detenute dal contribuente nella Repubblica Federale di Germania.

2. Resiste il contribuente con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Amministrazione Finanziaria denuncia, in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3 с.р.с. , la «Violazione dell'art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. 79/2009, dell'art. 3 della legge 212/2000 e dell'art. 11 delle disp. att. cod. civ.», lamentando che, erroneamente, la CTR abbia respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo inapplicabile l'art. 12 del d.l. 78/2012, commi 2, 2-bis e 2-ter, all'annualità in contestazione, trattandosidi norma di carattere sostanziale e non procedurale. 1.1.

Il motivo è fondato, nei termini che seguono. 1.2. Nella specifica materia si è, ormai, consolidato l’orientamento di questa Corte (cfr., tra le prime, Cass. n. 29632 del 14/11/2019; da ultimo v. Cass, n. 33965 del 5/12/2023) per il quale «La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale - sia perché le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perché una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione - con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva.

Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perciò al principio "tempus regit actum", le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero, sicché esse si applicano anche per i periodi d'imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dalla applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2». 1.3.

Nella fattispecie, il raddoppio dei termini per la notifica dell’avviso di accertamento è dunque applicabile alle violazioni in oggetto, accertate ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge n. 167/90, come da motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, richiamata da entrambe le parti nei rispettivi atti difensivi. Infatti, una volta accertato che i commi 2 bis e 2 ter, avendo natura procedimentale, valgono anche per gli anni anteriori, laddove per tali anni non è applicabile la presunzione legale di evasione fissata dal comma 2 dell’art. 12 decreto-legge n. 79/09, ne consegue che per tali anni anteriori si applica la disciplina previgente e dunque all’epoca vigente, ossia l’art. 6 decreto-legge n. 167/90 (v. al riguardo Cass. n. 30742/2018;

Cass. n. 29632/2019).

2. Ne consegue che, accolto il ricorso principale e ritenuto assorbito il motivo di ricorso incidentale, con cui il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la errata regolamentazione delle spese di lite da parte dei giudici di appello, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale , assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia – Sezione Staccata di Brescia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e m