Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 11009/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to verify if tax dispute was settled via simplified procedure under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11009/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remanded the case to a new docket because it could not verify the completion of a simplified tax settlement procedure requested by the appellant. Although the appellant claimed to have fulfilled conditions under Law 197/2022, no formal settlement requests were found in the electronic file for the relevant years. Consequently, the court ordered the parties to document the final outcome of the simplified procedure within sixty days.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197; When a cassation appeal relies on a simplified tax settlement procedure, the court must verify the existence of the formal request in the file before dismissing the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement procedure Law 197/2022 Cassation Court remand IMU tax liability trustee status verification prelievo di corresponsabilità società immobiliare imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, commi 186-205 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
In limine , si rileva che, c on istanza depositata il 13 novembre 2024, Ariel Davide Segreha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

zzo pec per notifiche e comunicazioni del procedimento : mariacarla.giorgetti@milano.pecavvocati.it), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Alessio Bonafine, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Antonello Mandarano, dall’Avv. Angela Bartolomeo, dall’Avv. Annalisa Pelucchi, dall’Avv. Irma Marinelli e dall’Avv. Mariarosaria Autieri , tutti con studio in Milano (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale) (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni del procedimento: avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it ), elettivamente domiciliato presso l’Avv.

Giuseppe Lepore, con ICI IMU ACCERTAMENTO TRUST SOGGETTIVITÀ PASSIVAstudio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 5 novembre 2021, n. 4009/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 dicembre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo. RILEVATO CHE: 1.Ariel Davide Segre, nella cessata qualità di trustee del trust denominato “Bio Trust”, ha proposto ricor so sulla base di cinque motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 5 novembre 2021, n. 4009/05/2021, la quale, in controversia su impugnazione di quattro avvis i di accertamento nn.

T3/RE - 62898, T3/RE-4308, T3/RE-2586 e T3/RE-867 per omesso versamento dell’IMU relativa a gli anni dal 2014 al 201 7 (quest’ultimo, per la sola frazione dall’1 gennaio 2017 al 28 marzo 2017, in coincidenza con le dimissioni dalla carica di trustee) con riguardo a lla proprietà di un ’abitazione sita in Milano al Corso Vercelli n. 34, che era stata conferita nel predetto trust, ha rigettato – all’esito della relativa riunione – gli appelli propost i dal medesim o nei confronti d el Comune di Milano avverso le sentenz e depositat e dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 5 marzo 2020, nn. 687/15/2020, 688/15/2020, 689/15/2020 e 690/15/2020,con condanna alla rifusione delle spese giudiziali;

2. Il giudice di appello ha conferma to l e decision i di primo grado – che avevano rigettato i ricorsi originari del contribuente - sul rilievo che il trustee fosse soggetto passivo dell’IMU in qualità di proprietario dell’immobile.

3. Il Comune di Milano ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. In limine , si rileva che, c on istanza depositata il 13 novembre 2024, Ariel Davide Segreha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendosi avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 1, commi 186 - 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dopo l’approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti relative ai tributicomunali con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 23 marzo 2023, n. 14, in base all’art. 1, comma 205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il versamento integrale dell’importo dovuto secondo il piano di rateizzazione.

2. Tuttavia, non essendo state rinvenute nel fascicolo telematico le domande di definizione agevolata per ciascuno degli anni di riferimento (nonostante la relativa menzione nell’indice degli allegati), il collegio non è in grado di verificare l’esatto adempimento delle condizioni richieste per il perfezionamento della definizione agevolata a favore del contribuente.

3. Pertanto, occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, invitando le parti a documentare entro un congruo termine l’esito finale della definizione agevolata per ciascuno degli anni di riferimento. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a documentare l’esito finale della definizione agevolata, per ciascuno degli anni di riferimento,entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza,e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024. IL PRESIDENTE Dott. Liberato Paolitto