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Ordinanza Interlocutoria — n. 11002/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on ICI tax due to unconstitutional interpretation of illegal third-party occupation exemption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11002/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Roma Capitale regarding the Municipal Property Tax (ICI) for 2010, where the Regional Commission had exempted the tax due to alleged illegal occupation by a social center. The court held that the Regional Commission's interpretation, which exempted owners from tax when third parties illegally occupied their property, violated the constitutional principle of tax capacity. Consequently, the court ruled that the owner remains liable for the tax regardless of the illegal occupation status.

Regesto Legislator

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Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011; Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992: The exemption from Municipal Property Tax for illegally occupied properties by third parties is unconstitutional; the owner remains liable for the tax regardless of the occupation status.

Parole chiave

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Municipal Property Tax Illegal Occupation Constitutional Exemption Tax Capacity Principle Third Party Possession Regional Commission Error Cassation Dismissal regime della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
832 e 1140 c.c., dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nonché degli art.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n.
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
con il primo motivo di ricorso Roma Capitale ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 60/2024
Cassazione n. 9956/2023
Cassazione n. 9957/2022
Cassazione n. 99506/2023
Cassazione n. 7800/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 27687/2020 del ruolo generale, proposto DA R OMA C APITALE (codice fiscale 02438750586), in persona del Sindaco pro tempore,dr.ssa Virginia Raggi, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Maggiore (codice fiscale MGG NRC 70E09 H501 Z). - RICORRENTE – CONTRO F ORCONI M IRTA (codice fiscale FRC MRT 60P67 H501 F) e F ORCONI E LISABETTA (codice fiscale FRC LBT 56S4 5H501 D), rappresentate e difese, in ragione di procure speciali e nomine poste in calce alla memoria di costituzione del nuovo difensore del 6 agosto 2021, dall’avv. Eliana Zecca (codice fiscale ZCC LNE 78D58 D862 X). ICI OCCUPAZIONE ABUSIVA DEL BENE DA PARTE DI TERZI - CONTRORICORRENTI - per la cassazione della sentenza n. 419/10/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 23 gennaio 2020. U DITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 5 dicembre 2024. CONSIDERATO CHE :

1. oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui il Comune di Roma chiese il pagamento, tra l’altro e per quanto ora interessa, dell’ICI per l’anno di imposta 2010, in relazione ad un’unità immobiliare sita nel predetto Comune, di proprietà delle contribuenti;

2. la suindicata Commissione regionale, per quanto ora rileva in relazione ai motivi di impugnazione, accolse parzialmente l’appello proposto dalle contribuenti contro la sentenza n. 17164/20/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma, prendendo atto che uno dei beni era stato occupato abusivamente, da tempo, da un centro sociale e ritenendo, pertanto, l’insussistenza del presupposto d’imposta, non ricorrendo il rapporto materiale con la cosa e non essendo stato possibile ripristinarne il possesso;

3. avverso tale pronuncia Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 26 ottobre 2020, sulla base di due motivi, successivamente illustrati con memoria ex art. 380-bis 1., c.p.c. depositata in data 20 novembre 2024.

4. Mirta ed Elisabetta Forconi resistevano con controricorso notificato il 2 dicembre 2020, depositando memoria ex art. 380-bis 1., c.p.c. in data 20 novembre 2024. R ILEVATO CHE :

1. con il primo motivo di ricorso Roma Capitale ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 832 e 1140 c.c., dell’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, nonché degli art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011 ed art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, in ragione del fatto che le contribuenti «[…] non sono state private del possesso del proprio immobile ben potendo attivarsi per tutelare il proprio diritto, e dovendosi qualificare l’occupante quale mero detentore dell’immobile» (v. pagina n. 3 del ricorso);

2. con la seconda censura l’ente territoriale ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 d.lgs. n. 504/1992 e 560 e 676 c.p.c., rimproverando al Giudice regionale di aver erroneamente applicato le suddette norme, avendo, sul piano dei principi, la giurisprudenza di legittimità da sempre, al contrario, ritenuto che «[…] l’indisponibilità del bene immobile sottoposto ad Ici non priva il proprietario possessore, titolare di un diritto reale sul bene, dall’onere di corrispondere la relativa imposta» (v. pagina n. 8 del ricorso) e, nel caso di specie,caratterizzata dalla «[…] occupazione abusiva da parte di terzi soggetti, la proprietà del bene rimane in capo all’originario proprietario, né sorge un diritto reale autonomo in capo agli occupanti abusivi, restando l’appartenenza uti dominus del bene in capo al soggetto proprietario, che ha e rimane nel pieno diritto di ripristinare la detenzione della cosa anche coattivamente», con la conseguenza che « […] anche nel caso di occupazione abusiva da parte di terzi il proprietario – possessore deve continuare a corrispondere l’imposta ICI per tutto il periodo in cui si protrae l’occupazione illegittima, a nulla rilevando la mancanza di disponibilità del bene» (v. pagina n. 10 del ricorso);

3. l’esame dei motivi pone questioni di rilevanza nomofilattica, in ragione della loro novità alla luce dello ius superveniens conseguente alla sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui non prevedeva che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di occupazione abusiva di terzi, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (v. Corte Cost. n. 60/2024);

4. occorre, difatti, decidere se in tema di ICI, qui rilevante, sia compatibile con i principi espressi dal Giudice delle leggi (segnatamente quello della capacità contributiva in termini di certezza, effettività ed attualità) e quindi con un’interpretazione costituzionalmente orientata l’ordine di idee di questa Corte secondo cui la previsione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 («Presupposto dell’imposta è il possesso di […]») considera rilevante, ai fini impositivi, non già la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell'utilizzatore (cfr.

Cass. n. 9956/2023 e Cass. n. 9957/2022 e la numerosa giurisprudenza ivi citata), negando ogni ipotesi di interpretazione estensiva, con conseguente necessità, ai fini in esame, che il possesso dell'immobile sia pur sempre attribuibile al proprietario ovvero al titolare di un diritto reale sul bene (cfr. (cfr. Cass. n. 9956/2023 e Cass. n. 9957/2022 e le altre ivi menzionate) e reputando, quindi, irrilevante la sussistenza (anche se oggetto di contenzioso) dello stato di occupazione abusiva del terreno da parte di terzi (cfr. Cass. nn. 99506/2023, 957/2023, 1596/2022, nonché Cass. n. 7800/2019;

Cass. n. 29658/2021 e n. 29868/2021);

5. occorre, altresì, stabilire se le circostanze rilevanti ai fini della tassazione siano solo quelle considerate dalla Corte (occupazione per cui vi sia stata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale) oppure se siano considerabili - ed in che termini - anche altre iniziative del proprietario del bene volte a ripristinare il legittimo possesso;

6. ricorrono, pertanto, le condizioni per la trattazione della causa i