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Ordinanza — n. 11000/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation granted for ICI tax on concession; court ruled concessionary liable if property is demanial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11000/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted the municipality's appeal against the regional tax commission's decision, dismissing the company's counter-argument. The court found the lower tribunal erred by focusing on the nature of the right granted rather than whether the property was demanial. Consequently, the case was remitted to the regional tax court to determine if the property was demanial, which would make the concessionary liable for the tax.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 2 d.lgs. 504/1992; Art. 18 comma 3 legge 388/2000: In ICI tax disputes involving concessions, the concessionary is the liable party if the property is demanial, regardless of whether the grant creates real or personal rights.

Parole chiave

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ICI tax liability demanial property concessionary status tax appeal cassation real vs personal rights

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 2 d.lgs. n. 504/1992
Con il motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.
Art. 18 comma 3 della legge n. 388/2000
Va, allora, confermato che in tema di ICI, l’art. 18, comma 3, della legge n.
Art. 360 primo comma num. 3 c.p.c.
Con il motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2255/2022
Cass. n. 2255/2022 che richiama Cass.
Cass. n. 28563/2020
2255/2022 che richiama Cass. n. 28563/2020).

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Testo completo

di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23037/2020 del ruolo generale, proposto DA il C OMUNE DI S AN B ENEDETTO DEL T RONTO (AP) (codice fiscale 00360140446), con sede in Viale A. De Gasperi, n. 124, in persona del Sindaco pro tempore,Pasqualino Piunti, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso e di determinazione n. 849 del 6 agosto 2020, dagli avv.ti Antonio Chiarello (codice fiscale CHR NTN 60T20 L419 E) e Maria Suppa (codice fiscale SPP MRA 73P65 F158 R). - RICORRENTE – CONTRO S OCIETÀ P ALACONGRESSI S.R.L. (codice fiscale 01853350443), con sede in San Benedetto del Tronto, alla Piazza Aldo Moro, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, presidente del consiglio di amministrazione, dr. Fausto Calabresi, rappresentata e ICI CONCESSIONARIO BENE DEMANIALE difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’avv.

Lucio Olivieri (codice fiscale LVR LCU 52A01 D210 R). - CONTRORICORRENTE - per la cassazione della sentenza n. 977/6/2019 della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 16 dicembre 2019. U DITA la relazione della causa svolta dal consigliere Ugo Candia nella camera di consiglio celebratasi in data 5 dicembre 2024. F ATTI DI CAUSA 1. Oggetto di controversia è l’avviso di accertamento in atti con cui il Comune di San Benedetto del Tronto liquidò l’ICI per l’anno 2010 in relazione ad un complesso immobiliare sito nel predetto Comune affidato in concessione alla Società Palacongressi S.R.L.

2. La suindicata Commissione regionale accolse l’appello proposto dalla contribuente contro la sentenza n. 66/2/2012 della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, ritenendo che la concessione in oggetto, concernente la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’intervento di completamento del Palazzo dei Congressi, avente durata trentennale e con previsione di retrocessione del bene al Comune, come tale restatone titolare, integrasse un diritto personale di godimento del bene, riconducibile alla locazione immobiliare, negando quindi la soggettività passiva della società, siccome non proprietaria del bene.

3. Avverso tale pronuncia il Comune di San Benedetto del Tronto proponeva ricorso per cassazione, notificato in data 1°/14 settembre 2020, formulando un unico motivo di impugnazione.

4. la Società Palacongressi S.R.L. resisteva con controricorso notificato il 22/27 ottobre 2020. R AGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo di impugnazione il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., laviolazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, ponendo in evidenza che tale disposizione prevede che, nel caso di concessione su area demaniale, il soggetto passivo dell’imposta è il concessionario.

2. Il ricorso va accolto, subito archiviando le preliminari eccezioni di inammissibilità avanzate dalla controricorrente, considerando, in primo luogo, che, in relazione al vizio dedotto (violazione di legge), non opera la regola della cd. doppia conforme, prevista, invece, per le ipotesi riconducibili al canone censorio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Per altro verso, va osservato che le ragioni dell’impugnazione non mirano ad una diversa qualificazione del rapporto concessorio in esame (vale a dire in termini di concessione di area demaniale) rispetto a quella asseritamente operata dal giudice di merito, giacchè la valutazione della Commissione risulta fondata sul diverso aspetto secondo il quale «[…] l’atto tra le parti ha dato luogo non alla costituzione di diritti reali, ma alla costituzione di diritto personale di godimento […]» (così a pagina n. 2 della sentenza impugnata), in ragione della prevista restituzione del bene al Comune al termine della concessione.

Il Giudice di merito, dunque, non si è proprio posto il problema di esaminare se la concessione avesse o meno ad oggetto un bene demaniale, calibrando, invece, la decisione su altro, non rilevante aspetto, così cadendo nella dedotta violazione di legge alla luce delle considerazioni che seguono.

3. Tanto chiarito, va dato che questa Corte ha di recente deciso, tra le parti, una causa del tutto analoga, concernente la medesima imposta in relazione ad altra annualità (2011), affermando il seguente principio, il quale, in assenza di spunti contrari di riflessione, va qui ribadito. Va, allora, confermato che in tema di ICI, l’art. 18, comma 3, della legge n. 388/2000, nel modificare l’art. 3, comma 2, del d.lgs, n. 504/1992 prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità (cfr. Cass. n. 2255/2022 che richiama Cass. n. 28563/2020).

4. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale ha omesso di accertare se il bene in questione oggetto di concessione abbia o meno natura demaniale, risolvendo la controversia sulla base delle menzionata qualificazione del rapporto in termini di diritto personale di godimento, trascurando di considerare l’operatività di tale principio e, con essa, la questione decisiva, ai fini della soluzione della controversia, la quale non risiede negli effetti reali o obbligatori del provvedimento concessorio, ma nella demanialità o meno del bene oggetto della lite.

5. Le riflessioni che precedono, quindi, giustificano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche – in diversa composizione – che si atterrà al suddetto principio, accertando preliminarmente se il bene oggetto di concessione abbia o meno natura demaniale. Il Giudice regionale provvederà anche a regolare le spese del presente grado di legittimità. P . Q . M . la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria