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Ordinanza — n. 10965/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeals for inadmissibility due to lack of notification and missing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10965/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared two appeals filed by the Revenue Agency against a regional tax court decision inadmissible. The agency argued the lower court failed to address specific evidence and valuation issues, but the court found the judgment did not discuss these matters. Consequently, the appeals were rejected because the second appeal was never properly served and the first lacked a factual basis for its claims.

Regesto Legislator

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Art. 335 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002: Appeals are inadmissible if not properly notified to the opposing party or if the contested judgment does not contain the reasoning alleged to be violated.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of notification missing reasoning tax revenue agency Cassation procedure reddito acquisito sotto forma di rendita ricalcolo del reddito compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 335 c.p.c.
Ragioni della decisione I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 335 c.p
Ragioni della decisione I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
art. 112 c.p
c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art.
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Testo completo

25 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricors i iscritt i a i n n . 2 6673 / 20 1 7 R.G. e 26688/201 7 propost i da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Angelo Di Venti, elettivamente domiciliato, nel giudizio di primo grado, presso l’Avv. Antonino Minacapilli; –intimato – Avverso la sentenza della C O MMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIAn. 3493/21/2016, depositata in data 1 0 / 10 /20 1 6 ;

Irpef 2004 - Reddito di partecipazione –Srl dalla ristretta base sociale. r.g. n. 26673-26688/2017a.c. 1 6 /1 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 1 6 gennaio 202 5 ; Fatti di causa Con avviso di accertamento n. RJC01T100633 - 2007, relativo all’anno 2004, l’Agenzia delle Entrate, in seguito a un verbale di constatazione redatto nei confronti della società Residence S. Anna s.r.l., esercente l’attività di impresa edile, accertò un reddito d’impresa pari ad euro 1.832.296 ai fini Irese Irap, non dichiarato, determinando anche un volume di affari pari ad euro 2.376.684 ai fini Iva, oltre sanzioni e interessi, con conseguente recupero di imposta anche in capo al socioAngelo Di Venti (d’ora in poi, anche “il contribuente”).

Su ricorso del contribuente, la C.T. P. accolse in parte le censure contro l’avviso di accertamento. La C.T.R., su appello dell’Agenzia delle Entrate, riformò in parte la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto un primo ricorso per cassazione , rubricato al n. R.G. 26673/2017, affidato a tre motivi, notificato al domiciliatario del contribuente eletto nel giudizio di primo grado; ha proposto poi un secondo ricorso per cassazione, rubricato al n. R.G. 26688/2017, non notificato (l’avviso di ricevimentodella notificazione a mezzo posta attesta l’irreperibilità del destinatario).

Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso iscritto al n. R.G. 26688/2017 in quanto non notificato al contribuente. Può passarsi all’esame del ricorso iscritto al n. R.G. 26673/2017. r.g. n. 26673-26688/2017a.c. 1 6 /1 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n.

4) c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione nella parte in cui si è pronunciata sulle rimanenze, non avendo preso in considerazione il prospetto sottoscritto dal contribuente, che avrebbe sostanzialmente ammesso unimponibile più alto rispetto a quello dichiarato a titolo di rimanenze. 1.1. Il motivo è inammissibile. In esso si attribuisce alla sentenza impugnata un contenuto che essa non ha. Nellaparte motiva della sentenza impugnata, infatti, non è trattata la questione delle rimanenze.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2709 e 2729 c.c. e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia censura ancora la sentenza impugnata sotto il profilo della valutazione delle rimanenze. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile. Così come si è rilevato in relazione al primo motivo, deve ribadirsi che nella parte motiva della sentenza non si rinviene affatto la trattazione della questione del valore delle rimanenze.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e per conseguenza violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver valutato, tra le prove prodotte dal contribuente, una lettera proveniente dalla Banca “Sicilcassa” asseritamente mai prodotta in sede di verifica e depositata solo in sede contenziosa. r.g. n. 26673-26688/2017a.c. 1 6 /1 /202 5 Cons. est. Angelo Napolitano 3.1. Il motivo è inammissibile. Come per gli altri due motivi di ricorso, l’Agenzia delle Entrate si duole di passi motivazionali che non si rinvengono nella sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, non affronta in alcuna sua parte la questione della lettera della Sicilcassa e della deducibilità degli interessi passivi.

4. In definitiva, i duericorsi sono inammissibil i . Non avendo svolto l’intimato attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori import i a titolo di contributo unificato pari a quelli previst i per i ricors i , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Dichiara inammissibilii ricors i riuniti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, degli ulteriori import i a titolo di contributo unificato pari a quelli previst i per i ricors i