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Ordinanza — n. 10961/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal on notification nullity but allows claims regarding missing proof of professional activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10961/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Claudio Trotta's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding unpaid taxes. While the court rejected arguments concerning the procedural nullity of the appeal notification and the validity of the delegation of signature, it found merit in claims that the tax authority failed to prove the income stemmed from professional services. Consequently, the lower court's judgment was quashed on these specific grounds and remanded for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 53 comma 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 16 commi 2 e 3 d.lgs. n. 546/1992: The court held that internal service orders suffice to identify the delegate for tax assessment notices, and the lack of explicit delegation details does not invalidate the act if the signature is verified ex post.

Parole chiave

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Italian tax law notification nullity delegation of signature professional activity proof tax assessment notice remand for retrial administrative delegation compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 53 comma 2 d.lgs. n. 546 del 1992
Angelo Napolitano appello per inesistenza giuridica della notificazione dell’impugnazione (per la violazione dell’art. 53 comma 2 in riferimento agli artt.
Art. 20 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
546 del 1992, rubricato “forma dell’appello” richiama espressamente l’art. 20 commi 1 e 2.
Art. 16 commi 2 e 3 d.lgs. n. 546 del 1992
20, comma 1, a sua volta richiama l’art. 16 commi 2 e 3 e non il successivo comma 4.
Art. 42 comma 1 d.P.R. n. 600 del 1973
Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R.
Art. 327 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art.
Art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
327 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. (error in procedendo) in conseguenza dell’inammissibilità dell’atto di r.g.
Art. 1366, 1370 e 1371 c.c.
Art. 7 l. n. 212/2000
Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge art. 7 l. n. 212/2000 –Inutilizzabilità dei questionari inviati alle compagnie assicuratrici e le relative risposte (in relazione all’art.
art. 327 c.p
Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
Angelo Napolitano 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza in conseguenza della non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e art. 112 c.p.c., error in procedendo (in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6 -5, ordinanza n. 15470 del 26/07/2016
Cass., Sez. 6 -5, ordinanza n. 15470 del 26/07/2016 , Rv.
Cass., Sez. T - , Ordinanza n. 21972 del 05/08/2024
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 0561 / 20 1 9 propost o da Claudio Trotta(C.F. TRTCLD72D06E472Q ) , rappresentato e difeso, in virtù di procura specialein calce al ricorso, da ll’Avv. Giovanni D’Erme , con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentatae difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDEL LAZIO– LATINA n. 6583 , depositat a in data 1 / 10 /20 1 8 ;

Irpef,Iva ed Irap, 2009 –Libero professionista. r.g. n. 10561/2019a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 1 6 gennaio 202 5 ; Fatti di causa In data 7/5/2014 fu notificato a Claudio Trotta (d’ora in poi, anche “il contribuente”) un avviso di rettifica e liquidazione delle imposte sul reddito e dell’Iva in relazione all’anno 2009, sul presupposto che il contribuente avrebbe percepito compensi per prestazioni professionali per la definizione di pratiche civili di risarcimento danni senza l’emissione della relativa fattura.

La documentazione bancaria e i questionari inviati alle compagnie assicuratrici, con le relative risposte, non sarebbero stati allegati all’avviso di accertamento. Impugnato l’avviso di accertamento, nel contraddittorio con l’ufficio, la C.T.P. di Latina accolse in parte il ricorso, riconoscendo in particolare che per la somma complessiva di euro 143.770 l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito la prova della riconducibilità dei proventi all’attività professionale del contribuente. L’ufficio propose appello contro la sentenza di primo grado, al quale resistette il contribuente, che propose appello incidentale, lamentando anche la nullità della notifica dell’atto di appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

La C.T.R. accolse l’appello principale dell’ufficio, rigettando l’appello incidentale del contribuente. Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. (error in procedendo) in conseguenza dell’inammissibilità dell’atto di r.g. n. 10561/2019a.c.1 6 /1/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano appello per inesistenza giuridica della notificazione dell’impugnazione (per la violazione dell’art. 53 comma 2 in riferimento agli artt. 20, comma 1, e 16, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 546 del 1992)”, il contribuente ha dedotto che l’art. 53 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, rubricato “forma dell’appello” richiama espressamente l’art. 20 commi 1 e 2. L’art. 20, comma 1, a sua volta richiama l’art. 16 commi 2 e 3 e non il successivo comma 4. L’art. 16, commi 2 e 3, prevedono che le notifiche possono eseguirsi o mediante ufficiale giudiziario o a mezzo posta.

La conseguenza, secondo il contribuente, sarebbe che la notifica a mezzo del messo dell’Agenzia, prevista per la notifica del ricorso di primo grado, non è applicabile in caso di notifica del ricorso in appello. Essendo stata la notifica dell’appello da parte dell’Agenzia eseguita tramite il messo dell’amministrazione, la notifica sarebbe inesistente in quanto eseguita da soggetto non legittimato, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. 1.1. Il motivo è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è consolidata nel senso di ritenere che in tema di contenzioso tributario, l'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura di norma generale e regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario, dettando una disciplina speciale sia per il contribuente sia per gli organi dell'Amministrazione tributaria; il comma quarto della citata disposizione ha per oggetto solo atti dell'Amministrazione tributaria, prevedendo un'ulteriore modalità di notificazione a disposizione degli uffici pubblici, che consiste nella possibilità di avvalersi di messi comunali o di messi autorizzati.

Tale regola, per ragioni non tanto letterali, quanto logiche e sistematiche, si applica anche alla notificazione del ricorso in appello(Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26053 del 30/12/2015, Rv. 638459 – 01 ; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23618 del 11/11/2011, Rv. 620209 -01). r.g. n. 10561/2019a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. Angelo Napolitano 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza in conseguenza della non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e art. 112 c.p.c., error in procedendo (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”, il contribuente si duole che la C.T.R. ha accolto l’appello principale dell’amministrazione e rigettato il suo appello incidentale con una motivazione del tutto apparente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa motivazione – ovvero per la motivazione apparente – violazione dell’art. 132 c.p.c. comma 2, in riferimento ai motivi di appello incidentale (violazione ex art. 360 c.p.c. n. 4)”, il contribuente si duole della totale assenza di motivazione della statuizione di rigetto dell’appello incidentale. 3.1. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata contiene una motivazione meramente apparente con riguardo all’accoglimento dell’appello principale dell’amministrazione, limitandosi a mere formule di stile, che esprimono adesione acritica all’avviso di accertamento e agli atti prodotti dall’Agenzia delle Entrate. I motivi dell’appello incidentale, invece, non risultano per niente esaminati.

4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa motivazione (art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione alla ritenuta esistenza della delega di firma dell’atto impugnato). Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Omesso esame del documento “Disposizione di servizio”, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver pronunciato sul motivo, dedotto già dinanzi alla C.T.P., secondo il quale l’avviso di r.g. n. 10561/2019a.c.1 6 /1/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano accertamento sarebbe stato sottoscritto da un funzionario della carriera direttiva sprovvisto di una specifica e motivata delega di firma. L’Ufficio aveva depositato nel corso del giudizio di primo grado solo una serie di “specchietti” sulla propria articolazione interna, ma non l’atto di delega. 4.1. Con un profilo di censura articolato in subordine, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/73 e dell’art.2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, il contribuente ha dedotto che la sentenza impugnata vìola le richiamate disposizioni normative lì dove dovesse essere interpretata nel senso di avere rigettato implicitamente le doglianze espresse sin dal primo grado circa l’inesistenza di una valida, nominativa, specifica, motivata e circostanziata temporalmente delega di firma dell’avviso di accertamento impugnato. 4.2.

Con un ulteriore profilo di censura, rubricato “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Omesso esame del documento “Disposizione di servizio”, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”, il contribuente si duole che la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi sulla censura relativa alla mancanza di una valida delega di firma. 4.3. Il quarto motivo di ricorso, sia nella sua formulazione principale che negli altri profili in cui si articola,investe profili di diritto della delega di firma, sicché questa Corte ritiene di esaminarlo direttamente anche se nella sentenza impugnata la questione non è stata trattata.

Essoè infondato. Si èdi recente ribadito che la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, conferita dal dirigente ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni, in quanto realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna con l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che l'attuazione di detta delega di firma - risultando r.g. n. 10561/2019a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. Angelo Napolitano inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 - avviene anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato che consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez.

T - , Ordinanza n. 21839 del 02/08/2024, Rv. 672035 -01). Si deve, inoltre,rilevare che, nel caso di specie, l’atto organizzativo prodotto in primo grado dall’Ufficio individuava i soggetti preposti alle varie aree amministrative, delegando ad essi l’emissione degli atti e dei provvedimenti non espressamente riservati al Direttore provinciale. Orbene, con riferimento all’atto di appello, si è affermato che in tema di contenzioso tributario, la provenienza di un atto di appello dall'Ufficio periferico dell'Agenzia delle Entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque l'usurpazione del potere di impugnare la sentenza(Cass., Sez. 6 -5, ordinanza n. 15470 del 26/07/2016 , Rv. 640640 - 01) .

Tale principio ben può applicarsi anche alla delega di firma: non vi è bisogno di un atto che deleghi la sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario specificamente e nominativamente identificato, essendo sufficiente un provvedimento organizzativo che individui i funzionari preposti agli uffici o alle aree amministrative delegando ad essi l’emissione di tutti gli attinon riservati al Direttore provinciale, anche a rilevanza esterna. Quanto all’appartenenza del funzionario sottoscrittore alla carriera direttiva, essa deve presumersi, in presenza di un comportamento dell’amministrazione volto, con la notifica dell’avviso di accertamento e con la sua difesa in giudizio, a far r.g. n. 10561/2019a.c.1 6 /1/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano valere nei confronti del contribuente gli effetti dell’atto (cfr. Cass., Sez. 6 -5, ordinanza n. 15470 del 26/07/2016 , Rv. 640640 - 01) .

5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale relativamente agli artt. 1366, 1370 e 1371 c.c., in quanto applicabili all’atto amministrativo della delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.” , il contribuente, in via subordinata e gradata, censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che quella che la C.T.P. aveva qualificato come delega di firma era un ordine di servizio, così violando le regole ermeneutiche di interpretazione degli atti giuridici. 5.1.

Il motivo è infondato. Da un lato, la qualificazione dell’ordine di servizio interno come delega di firma non vìola alcun canone ermeneutico tra quelli invocati dal contribuente nel motivo in esame; dall’altro, deve rilevarsi che, secondo la più recente giurisprudenza, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazione del nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto(Cass., Sez.

T - , Ordinanza n. 21972 del 05/08/2024, Rv. 672339 -01).

6. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato “Violazione di legge art. 7 l. n. 212/2000 –Inutilizzabilità dei questionari inviati alle compagnie assicuratrici e le relative risposte (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.)”, il contribuente si duole che la C.T.R. non abbia esaminato la censura proposta circa la nullità dell’avviso di accertamento per l’omessa r.g. n. 10561/2019a.c.1 6 /1/2025 Cons. est. Angelo Napolitano allegazione dei questionari e delle risposte delle compagnie assicuratrici. 6.1. Il sesto motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

7. Il ricorso è fondato in relazione al secondo e al terzo motivo, assorbito il sesto e rigettati il primo, il quarto, in ogni suo profilo, e il quinto. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, che, in diversa composizione, si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbito il sesto. Rigetta il primo, il quarto (in ogni suo profilo) e il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. Rinvia