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Ordinanza — n. 10887/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal against administrative penalty for de facto administrator of a shell company. The court rejects the claim that the tax authority failed to motivate the penalty. The ruling upholds the lower court's decision to impose sanctions on the individual. The court clarifies that the 'shell company' doctrine does not apply here. The decision confirms the tax authority's right to pursue the administrator. The judgment emphasizes the need for specific evidence of illegal use. The court finds the administrative act valid and enforceable. The ruling affirms the principle of legal certainty in tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10887/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision to dismiss a tax liability claim. The lower court found that the tax notice failed to establish the specific elements required to hold the de facto administrator liable under Article 7 of Law 269/2003. The court ruled that the administrative act was null because it lacked the necessary presumptive evidence of the company's use as an illegal shield. Consequently, the appeal was dismissed, and the tax authority was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 della l. 27 luglio 2000, n. 212; Art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003; Art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; Art. 360 c.p.c.: The administrative penalty for a de facto administrator requires specific presumptive evidence of the company's use as an illegal shield; absence of such evidence renders the tax notice null and void.

Parole chiave

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de facto administrator liability tax shell company doctrine administrative penalty nullity presumptive evidence requirements Article 7 Law 269/2003 tax authority appeal dismissal legal representation exemption assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 della l. 27 luglio 2000, n. 212
c) l’appellante non doveva rispondere nemmeno delle sanzioni in applicazione dell’art. 7 del d.l.
Art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
212, dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art.
Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
c) tale responsabilità non sarebbe esclusa dalla previsione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, essendo Falavigna uno dei promotori e, dunque, il beneficiario – sia pure non esclusivo – dell’attività della società cartiera Il Vagabondo s.r.l.
Art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
269del 2003 e dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10975 del 18/04/2019
7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito» (Cass. n. 10975 del 18/04/2019;
Cass. n. 29038 del 20/10/2021
Cass. n. 29038 del 20/10/2021; Cass.
Cass. n. 10651 del 01/04/2022
29038 del 20/10/2021; Cass. n. 10651 del 01/04/2022).
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Testo completo

AMMINISTRATORE DI FATTO - IMPOSTE E SANZIONI. Ud.07/11/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35634/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro FALAVIGNA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA V. DELLA FERRATELLA IN LATERANO 33, presso lo studio dell’avvocato SPACCATROSI AURORA (SPCRRA63P45H501L), rappresentato e difeso dall'avvocato IMBIMBO ANTONIO (MBMNTN73M06A509I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DEL LAZIO n. 5433/ 11/ 18 depositata il 01/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024dal Consigliere GIACOMO MARIA NONNO. FATTI DI CAUSA 1.Con la sentenza n. 5433/11/18 del 01/08/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da Paolo Falavigna nei confronti della sentenza n. 19617/49/16 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento concernente IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2009. 1.1.Come evincibile dalla sentenza impugnata, l’Amministrazione finanziaria contestava al contribuente, nella sua qualità di amministratore di fatto di Il Vagabondo s.r.l., la responsabilità relativa al mancato versamento dell’IVA da parte di quest’ultima e delle sanzioni comminate alla società. 1.2.La CTR accoglieva l’appello proposto da Paolo Falavigna, evidenziando che:

a) l’avviso di accertamento non era motivato con riferimento alle ragioni per le quali l’amministratore di fatto doveva rispondere del debito IVA della società;

b) il Falavigna non veniva indicato come unico beneficiario della violazione formalmente imputabile alla società, essendo l’avviso rivolto anche ad altri due amministratori di fatto;

c) l’appellante non doveva rispondere nemmeno delle sanzioni in applicazione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia dell’entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.Paolo Falavigna resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo di ricorso AE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 7 del d.l. n. 269del 2003 e dell’art. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per avere la CTR erroneamente ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento. 1.1.In buona sostanza, la difesa erariale evidenzia che:

a) l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato a Paolo Falavigna come responsabile della violazione e, dunque, con esclusivo riferimento alle sanzioni, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR;

b) in ogni caso, l’avviso di accertamento sarebbe stato debitamente motivato in ordine alla configurabilità della responsabilità dell’odierno controricorrente, con l’indicazione dei presupposti di fatto di tale responsabilità;

c) tale responsabilità non sarebbe esclusa dalla previsione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, essendo Falavigna uno dei promotori e, dunque, il beneficiario – sia pure non esclusivo – dell’attività della società cartiera Il Vagabondo s.r.l. 2.Il motivo, ammissibile diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, è peraltroinfondato. 2.1.Va prima di tutto evidenziato, con riferimento all’accertamento tributario relativo sia all'imposizione diretta che all'IVA, che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono); ove, poi, ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2, cod. civ. (Cass. n. 14237 del 07/06/2017;

Cass. n. 9784 del 23/04/2010). 2.2.Deve poi precisarsi che «in tema di accertamento sulle imposte dirette e sull’IVA, nei confronti del soggetto che abbia gestito uti dominus una società di capitali si determina, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, la traslazione del reddito d’impresa, e delle relative imposte, in quanto effettivo possessore del reddito della società interposta; inoltre, in tale ipotesi, tra i due soggetti si instaura un rapporto di mandato senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore uti dominus e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a IVA, pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta è soggetto all’IVA; a tali fini incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, spettando quindi al contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’assenza di interposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto» (Cass. n. 23231 del 25/07/2022;

Cass. n. 1358 del 17/01/2023). 2.2.1.Sotto il profilo sanzionatorio, poi, la stessa giurisprudenza evidenzia che «nell’interposizione del gestore uti dominus alla società di capitali interposta ai sensi dell’art. 37, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale proprio di quest’ultima ma quello che fa capo direttamente all’interponente in quanto effettivo possessore del reddito d’impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell’ente collettivo, vanno riferite alla sua attività». 2.2.2.Tale ultima conclusione può dirsi ormai consolidata, essendo stato affermato che «Il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell'ipotesi di società "cartiera", atteso che, in tal caso, la società è una mera "fictio", utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell'amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell'illecito» (Cass. n. 10975 del 18/04/2019;

Cass. n. 29038 del 20/10/2021; Cass. n. 10651 del 01/04/2022). 2.3.Ciò premesso, deve evidenziarsi che la CTR si sia pienamente conformata ai superiori principi di diritto. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l’avviso di accertamento non avrebbe individuato gli elementi costitutivi della responsabilità di Paolo Falavigna quale amministratore di fatto di Il Vagabondo s.r.l., in presenza della previsione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che esclude la responsabilità del legale rappresentante per le sanzioni comminate alla società e della mancataricostruzione della fattispecie nei termini indicati dall’orientamento giurisprudenzialeevidenziato. 2.4.In buona sostanza, nella ricostruzione del giudice di appello, l’avviso di accertamento attribuisce al sig.

Falavigna la responsabilità per le imposte e le sanzioni a carico di Il Vagabondo s.r.l. unicamente in ragione della sua qualità di amministratore di fattodi quest’ultima, senza indicare gli elementi presuntivi dai quali si ricaverebbe l’utilizzazione della società quale schermo illecitamente costituito per mascherare l’attività commerciale svolta unitamente ad altri soggetti. 2.5.La insussistenza – per come legittimamente valutata dalla sentenza impugnata – di validi elementi presuntivi, costitutivi della responsabilità del controricorrente, esonera la CTR dall’esame della prova contraria offerta dal sig.

Falavigna e implica la nullità dell’atto impositivo, non fondato su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. 2.5.1.In altri termini, gli elementi di fatto indicati dall’Amministrazione finanziaria nel contesto dell’avviso di accertamento, pur riprodotti in ricorso ai fini dell’autosufficienza dello stesso, sono inidonei, secondo la legittima e corretta valutazione della CTR, a connotare la responsabilità dell’amministratore di fatto per le imposte e per il versamento delle sanzioni, in quanto inidonei a riprodurre, sia pure presuntivamente, lo schema indicato dalla giurisprudenza di questa Corte (risultando del tutto ininfluente il pur erroneo riferimento del giudice di appello alla necessità che il contribuente sia l’unico beneficiario dell’attività della società). 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite superiore ad euro 520.000,00.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del present