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Ordinanza Interlocutoria — n. 10880/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, ordering renewal of service notice to the tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10880/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against the second-instance judgment regarding litigation costs. The taxpayer argued the costs were calculated incorrectly without phase-by-phase breakdown, while the tax agency was absent from the proceedings. The court ruled that the appeal was procedurally null because it was served only at the General State Attorney's office, not directly to the tax agency, and ordered a new service notice.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: In tax litigation, if the tax agency was not represented by the State Attorney in the merits trial, service of the cassation appeal at the State Attorney's office is null and must be renewed to the agency.

Parole chiave

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tax litigation service of process State Attorney procedural nullity renewal of notice litigation costs tax agency representation rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Con il primoe unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 291 c.p.c.
Art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009
Art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2014
Art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014
Art. 113 c.p.c.
Art. 72, d.lgs. n. 300/1999
art. 113 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., n. 22641 del 29/10/2007
civ.» (Cass., Sez. U., n. 22641 del 29/10/2007; orientamento recentemente ribadito da questa Sezione, cfr.
Cass. n. 17700 del 22/06/2021
Cass. n. 17700 del 22/06/2021).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9774/2023 R.G. proposto da GENNELLI MAURO, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Lagonigro, in forza di procura in calce al ricorso, pec avvocatolagonigro@legalmail.it; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.; - intimata - avverso la sentenza della CORTE GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELL’EMILIA-ROMAGNAn. 1398/2022, depositata in data 29 / 11 /2022 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo2025 dal consigliere dott.

Federico Lume. Processo tributario-Spese di lite FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza in data 26 agosto 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Mauro Gennelli contro l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2005, con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 102/2009, aveva contestato al contribuente di aver detenuto e non dichiarato capitali in paesi a fiscalità privilegiata.

2. Avverso la suddetta sentenza il contribuente proposericorso per cassazione, con un unico motivo, che la Corte, con ordinanza n.29891 del 22/06/2021, accolse, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame escludendo l'operatività nella specie della presunzione legale, cui demandò di regolare altresì le spese del giudiziodi legittimità.

3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia - Romagna, in sede di rinvio, accolse il ricorso del contribuente, condannando l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, liquidate in euro 3.500,00 complessivi, oltre oneri.

4. Contro tale sentenza il contribuente propone ricorso sulla base di un motivo. L’Agenzia delle entratenon ha svolto attività difensiva. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 marzo 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primoe unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., il ricorrente de d uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, secondo comma, c.c., degli artt. 4, comma 5, e 5, comma 4, d.m. n 55/2014 nonché dell’art. 113 c.p.c.; censura la decisione relativa alla quantificazione delle spese di lite, evidenziandoche la CTR non ha liquidato le stesse per fasi ma con una unica valutazione omnicomprensiva, si è discostata dai parametri del d.m.55/2014, scendendo ben oltre il 50% dei valori medi determinati in base al valore della causa di euro 77.114,00 (e in base ai gradi di giudizio), omettendo qualsiasi motivazione.

2. Occorre preliminarmente evidenziare che in base agli atti depositati telematicamente risulta che il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. all’Agenzia intimata unicamente presso l’Avvocatura generale dello Stato. Secondo le Sezioni unite di questa Corte «In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura.

Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ.» (Cass., Sez. U., n. 22641 del 29/10/2007; orientamento recentemente ribadito da questa Sezione, cfr. Cass. n. 17700 del 22/06/2021).

3. Occorre quindi rinviare la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Agenzia delle entrate entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo entro il termine di giorni sessanta dall