Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing CONFEMAG S.R.L., had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the tax agency argued the silence constituted a formal renunciation. The court ruled that under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, such inaction legally amounts to a withdrawal, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment definition within forty days constitutes a legal renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5048/2023 R.G. proposto da : ABATE ANTONIO nella sua qualità di socio unico della CONFEMAG S.R.L., cessata in data 31.1.23, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv.to MINOTTI ROBERTA ( pec: roberta.minotti@monza.pecavvocati.it) , domiciliatopresso la cancelleria della Corte di cassazione; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO della Lombardia n.3056/2022 depositata il 15/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.947,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 14/04/2025 IL CONSIGLIERE DEL