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Ordinanza — n. 10724/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof for service of summons via postal service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10724/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to prove the recipient received the summons via postal service. The appellant argued for reimbursement of tax withholdings related to the 2002 earthquake, but the Court found no delivery receipt (C.A.D.) in the record. Consequently, the procedural requirement for perfect notification was not met, rendering the appeal void.

Regesto Legislator

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Art. 8 della l. n. 890 del 1982; Art. 291 c.p.c.: The proof of perfect notification of a summons via postal service must be exclusively demonstrated by the production of the delivery receipt (C.A.D.), and without such evidence, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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postal notification proof delivery receipt requirement cassation admissibility service of summons procedural defect ricupero d'imposta rimborso dei contributi compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 8 della l. n. 890 del 1982
24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
Art. 24 e 111, comma 2, Cost.
Art. 379 c.p.c.
10012); -va ancora rammentato che c ostituisce principio consolidato quello per cui a i fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dell’atto introduttivodeve essere data entro l’udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 6 comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890
Art. 291 c.p.c.
art. 379 c.p
10012); -va ancora rammentato che c ostituisce principio consolidato quello per cui a i fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dell’atto introduttivodeve essere data entro l’udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c.
art. 380-bis c.p
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012
Cass., Sez. Un., 12/05/2010, n. 11429
Cass., Sez. 5 del 28/03/2019, n. 8641
Sez. 5 08/01/2025, n. 300
Cass. 29/01/2016, n. 1778
13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24491/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro MARIA TERESA RUSSO -intimata- avverso la S entenza della Commissione Tributaria della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania n. 1847/2022 depositata i l 07/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. Rilevato che: -l’Agenzia delle entrate ricorre, con due motiv i , avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe che, rigettando l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ha confermato la pronuncia di primo grado, di accoglimento del ricorso di Maria Teresa Russo avverso il silenzio-rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso del 50% delle somme trattenute dal sostituto di imposta per Irpef, addizionale regionale e comunale per gli anni dal 2002 a 2005, istanza proposta invocando la disciplina agevolatrice prevista per i soggetti residenti nei comuni della Provincia di Catania colpiti dagli eventi sismici dell’ottobre 2002; -la contribuente è rimast a intimat a ;

Ritenuto che: -preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione risulta notificato alla contribuente intimata tramite servizio postale, ma l’atto non è stato consegnato alla destinataria, senza che ne sia stata indicata nell’avviso di ricevimento la ragione ( verosimilmente per sua temporanea assenza, avendo optato l’agente postale per il deposito presso l’ufficio postale con invio della C.A.D.), né è stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito; -a tale riguardo deve osservarsi che «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa»(Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012); -va ancora rammentato che c ostituisce principio consolidato quello per cui a i fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dell’atto introduttivodeve essere data entro l’udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c. ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis c.p.c., che non possono essere rinviate per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6 comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato (Cass., Sez.

Un., 12/05/2010, n. 11429; Cass., Sez. 5 del 28/03/2019,n. 8641; Sez. 5 08/01/2025, n. 300); -p ertanto, nella specie, manca ndo l a prova della rituale notifica del ricorso per cassazione ed in assenza di attività da parte dell’intimata, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - n on si procede alla liquidazione delle spese di lite in assenza di attività difensiva dell’intimata; -rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M La Corte