Italian tax court dismisses taxpayer's prescription defense due to failure to prove timely notification of tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax court decision that had granted a taxpayer's prescription defense. The taxpayer argued that tax debts were prescribed because the relevant payment notices were never properly served on him, citing his residence abroad. The court rejected this claim, ruling that the taxpayer failed to demonstrate that the specific notices required for the tax lien were legally notified within the statutory timeframe. Consequently, the court upheld the original judgment that the tax claims remained valid and enforceable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 D.P.R. n. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The court rejects a taxpayer's plea of prescription when they fail to prove that the specific tax payment notices required for the registration of a tax lien were legally served within the prescribed period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21210/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro MARINO ALESSANDRO -intimato- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n.303/2022 depositata il 04/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Alessandro Marino, in data 31.05.2019, impugnava avanti alla CTP di Milano la comunicazione preventiva di ipoteca n. 06876201900000632000, nella quale confluivano 14 cartelle di pagamentoe 5 avvisi di accertamento esecutivi, eccependo l’omessa notifica della stessa e dei connessi atti prodromici, nonché la conseguente prescrizione della pretesa creditoria. Si costituiva l’Agenzia delle entrate - Riscossione eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e contestandola rituale notifica degli atti contestati.
2. I giudici di prime cure rigettavano il ricorso.
3. La CTR della Lombardia accoglieva quindi l’appello del contribuente, evidenziando che questi aveva da tempo trasferito la sua residenza all’estero e che nessuna delle 19 cartelle di pagamento era stata notificata nel rispetto delle formalità di cui all’art. 60 D.P.R. Ancora, i giudici di merito rilevavano che avrebbero potutocostituire legittimo presupposto per l’iscrizione ipotecaria solo le cartelle notificate al contribuente prima dell’11/2/14 ma che si trattava di due cartelle di pagamento i cui importi non sarebbero sufficienti per giustificare l’iscrizione d’ipoteca immobiliare.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con unico motivo di ricorso. Il contribuente è rimastointimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del D.P.R. n.600/1973 ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.3 c.p.c. italiano 3di 54di 55di 5 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non si procede alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, in assenza di attività difensiva del contribuente, rimasto intimato. Rilevato, inoltre, che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater(Cass. 29/01/2016, n. 1778).] P.Q.M L