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Ordinanza Interlocutoria — n. 10719/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Supreme Court on whether partial debt payment allows immediate tax judgment termination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10719/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the Supreme Court to resolve a conflict regarding whether partial debt payment permits immediate termination of tax proceedings. The appellant argued that adhering to the 'rottamazione quater' scheme allowed for judgment extinction after partial payments, while the tax agency contended the debt must be fully satisfied first. The court decided to defer the ruling until the Supreme Court addresses the broader legal question in a separate reference.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 236, Law n. 197/2022; Art. 374, cod. proc. civ.: The Court of Cassation refers a case to the Supreme Court to determine if partial debt performance under the 'rottamazione quater' scheme allows immediate tax judgment termination or requires full satisfaction.

Parole chiave

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rottamazione quater tax judgment extinction partial debt payment Supreme Court reference tax proceedings suspension riduzione del contributo di mantenimento accoglimento parziale del contribuente aliquota IVA ridotta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 236, Law n. 197/2022
In seguito, la contribuente accedeva alla rateizzazionedel debito e procedeva al pagamento di diverse rate, beneficiando, fra l’altro, della previsione normativa di cui all’art. 1 co.
Art. 374, cod. proc. civ.
19326/2021 «alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma,ultima parte, cod.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 5830/2025
119/2018 , sia con riferimento alla rottamazione quater, stante la sostanziale identità di disciplina in parte qua) è sorto contrasto all’interno di questa Sezione, e con ordinanza n. 5830/2025 è stata disposta la rimessione della causa rubricata al n.r.g.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16825/2022 R.G. proposto da : PECORA ANNA, con l’Avvocato Gianfranco Rodano, -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -intimata- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sezione Distaccata di Catania n. 11401/2021 depositata i l 22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Anna Pecora , residente in uno dei Comuni colpiti dal sisma nell’ottobre del 2002, si avvaleva, nel periodo d’imposta compreso fra il 2002 e il 2005, del regime di sospensione dei versamenti tributari previsto dal D.L. 245/2002. In seguito, la contribuente accedeva alla rateizzazionedel debito e procedeva al pagamento di diverse rate, beneficiando, fra l’altro, della previsione normativa di cui all’art. 1 co. 101 della L. n. 296/2006, che aveva stabilito la riduzione del 50% dei versamenti tributari dovuti.

2. Presentava quindi ricorso avanti alla CTP di Catania, contestando il diniego della definizione agevolata relativa agli adempimenti sospesi, che l’Agenzia delle entrate aveva opposto in ragione della mancata corresponsione di quanto dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi diminuito del 50%.

3. In conseguenza del diniego veniva notificata alla contribuente la cartella di pagamento avente ad oggetto le somme dovute per i tributi sospesi neltriennio di riferimento. Anche detta cartella veniva impugnata dinanzi alla CTP. L'Agenzia delle entrate resisteva, deducendo lo ius superveniens costituito dalla Decisione CE n. 5549/2015, che aveva sancito l'inapplicabilità dell'agevolazione nei confronti di soggetti esercenti attività economiche, e dunque nei confronti della ricorrente, titolare di partita Iva. La CTP aderiva alla prospettazione dell'Ente impositore e rigettava entrambi i ricorsi.

4. La contribuente interponeva appello cumulativoavverso entrambe le sentenze di primo grado, ed il gravame era rigettato dalla CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe. Per quanto ancora qui rileva, i giudici di appello osservavano che la ricorrenteesercitava attività economica e non aveva prova to che il beneficio fosse compatibile con il regolamento de minimis.

5. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe ricorre Anna Pecora con un solo motivo. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

6. Successivamente, la contribuente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha rappresentato di avere aderito alla c.d. rottamazione quater ai sensi dell’art. 1, commi 231 e ss. Legge n. 197/2022, producendo la relativa documentazione, comprendente il provvedimento di accoglimento della domand a , con comunicazione del programma rateale di versamento che prevede la scadenza dell’ultima rata al 30/11/2027,e ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio.

7. La causa è stata, quindi, chiamata al l’adunanza camerale del 14/04/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, rubricato: « Falsa applicazione della Decisione CE n. 5549 del 14 agosto 2015, in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c. , la ricorrente deduce che la CTR si sarebbe limitata a negare l'agevolazione sulla base di un'interpretazione acritica e non sistematica dell’intera normativa comunitaria. A sostegno della propria difesa, la contribuente invoca le deroghe previste dalla decisione summenzionata ed in particolare quella relativa all'osservanza del c.d. regolamento de minimis, evidenziando che la somma richiesta con la cartella di pagamento risulta di importo nettamente inferiore rispetto alla soglia limite prevista dal suddetto regolamento.

2. In via preliminare va rilevato che la contribuente ha depositato una memoria illustrativa con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater), che prevede che «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».

Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti».

3. Ciò posto, sulla questione della necessità, ai fini dell’estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle rate (sia con riferimento alla rottamazione ter prevista dall’art. 3 d.l. n. 119/2018 , sia con riferimento alla rottamazione quater, stante la sostanziale identità di disciplina in parte qua) è sorto contrasto all’interno di questa Sezione, e con ordinanza n. 5830/2025 è stata disposta la rimessione della causa rubricata al n.r.g. 19326/2021 «alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell'art. 374, secondo comma,ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito:

“Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse”».

4. Ritenuta, quindi, l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, si rinvia a nuovo ruolo la presente controversia. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, a data successiva alla d