Cassation Court dismisses tax agency appeal regarding de minimis aid reimbursement silence refusal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a regional commission ruling in favor of taxpayers seeking a 90% tax refund. The taxpayers had submitted an autocertification proving they did not receive state aid, satisfying the de minimis regulation requirements. The court rejected the agency's arguments based on EU treaty violations and civil code provisions, upholding the lower court's decision to grant the refund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 comma 17 legge 289/2002; Art. 1 comma 665 legge 190/2014; Art. 2697 c.c.; Art. 107 e 108 TFUE; Art. 360 c.p.c.: The administrative appeal is inadmissible when the taxpayer has fulfilled their burden of proof by submitting an autocertification regarding the absence of state aid, thereby validating the application of the de minimis regulation and the consequent right to tax reimbursement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15374/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro GERLI PATRIZIA MELISSA, GUASONE GIACOMO -intimati- avverso S entenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania n. 2888/2022 depositata i l 04/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. In controversia avente ad oggetto ilricorso proposto da Giacomo Guasone e Patrizia Melissa Gerli, coniugi titolari, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi per il triennio d’imposta 1990-1992, di redditi di lavoro autonomo, di impresa e di partecipazione, avverso il silenzio rifiuto mantenuto dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dirette versat e per gli anni 1990, 1991 e 1992, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezionestaccata di Catania , rigettava l'appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la spettanza del rimborso richiesto. 1.1.
In particolare la CTR , chiamata a verificare la sussistenza del diritto delcontribuente e la compatibilità dello stesso con la decisione della Commissione europea 14/08/2015 n. 5549 e in specie la ricorrenza deipresupposti di fatto per l'applicabilità del regolamento de minimis, evidenziava che gli appellat i aveva no depositato in giudizio copia della«autocertificazione d i non conseguimento degli aiuti di stato per il triennio precedente», in tal modo adempiendo al loro onere probatorio e, per quanto consentito dalla natura della circostanza, offrendo prova della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della regola de minimis.
Evidenziava dunque che l'appello andava accolto, dovendosi riconoscere il rimborso di Irpefe Ilor nel periodo di riferimento.
3. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad unico motivo. I contribuenti sono rimasti intimati. Il giudizio è stato fissato per l’adunanza camerale del 14/04/2025. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria denuncia la«Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; dell’articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e successive modifiche e integrazioni; dell’articolo 2697 c.c. del Codice civile; degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea; dei principi stabiliti dalla Commissione Europea con Decisione UE 2016/195, notificata con il n. C(2015)5549 final, anche nel prisma del combinato disposto degli articoli 11,117 e 53 Cost., in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art 360 comma 1 n. 4 c.p.c. 3di 94di 95di