Cassation court allows appeal against tax agency, remanding case to re-evaluate EU de minimis aid rules applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of a tax refund claim based on seismic relief measures. The taxpayer argued that the Commission failed to apply the EU 'de minimis' aid rule because the requested refund fell below the €200,000 threshold, while the tax agency contended the taxpayer failed to prove compliance with procedural deadlines for submitting self-certification. The court ruled that although new evidence is generally inadmissible in tax appeals, the binding EU decision establishing the de minimis regime justified admitting the late document to ensure correct application of Union law, thereby overturning the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 comma 17 legge 289/2002; Regolamento CE 1998/2006: The tax authority must apply the EU de minimis aid rule when assessing tax refunds for seismic relief, and the court may admit late-produced evidence if a binding EU decision renders previously non-indispensable facts now essential for the correct application of Union law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12276/2021 R.G. proposto da : D'IMPRIMA GIUSEPPE, con l’Avv. Carlo Giovanni Lisi -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Distaccata di Catania n. 6774/2020 depositata i l 25/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2025dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Giuseppe D’Imprima ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafeche, accogliendo l’appello dell’amministrazione, ha rigettatoil ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso del 90 per cento di tutte le imposte (Irpef, Iva, Ilor) versate per gli anni 1990, 1991, 1992, richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289, infavore dei soggetti residenti nella Sicilia Orientale, colpiti dal sisma del13/12/1990.
2. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivodi ricorso il contribuente, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.denuncia la «Violazione/falsa applicazione dell’art. 9 comma 17, legge 289/2002; dell’art. 1, comma 665, legge 190/2014; della decisione della Commissione Europea C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015; nonché dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 . 1.1. Il ricorrentelamenta che i giudici di appello abbiano omesso di valutare la sussistenza dei presupposti derogatori previst i dalla richiamata decisione della Commissione UE, in presenza delle quali il regime delle agevolazioni non può essere considerato contrastante con la normativa comunitariain materia di aiuti di stato, laddove sia applicabile la c.d. regola “de minimis”.
Osserva che il regolamento CE 1998/2006 ha incrementato il limite massimo dell’importo totale degli aiuti concedibile, stabilendo che lo stesso non può superare, nell’arco di tre esercizi, i 200.000 euro e a tal e proposito, il contribuente evidenzia che il rimborso da lui richiesto, riconducibile a complessivi 36.678,26 euro, si collocherebbe ben al di sotto della soglia di rilevanza, rientrando, dunque, nel regime de minimis.
2. Con il secondo motivo, rubricato: «Omessa valutazione di una prova indispensabile», il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il fatto che la CTR , laddove ha ritenuto non dimostrata la sussistenza dei presupposti del regime de minimis nel caso di specie, in particolare evidenziando che «il contribuente non ha adempiuto l’onere di fornire la prova circa il rispetto del c.d. “de minimis”, atteso che l’autocertificazione al riguardo depositata è stata prodotta soltanto il 2.11.20, pochi giorni prima della deliberazione e dunque in violazione del termine per la produzione di documenti» non abbia rilevato che l’autocertificazione sarebbe stata in possesso già dal d.lgs. 546/92.
Infine, considerata la sopravvenuta decisione della Commissione UE contestualmente al giudizio in appello, il ricorrente ritiene giustificata la richiesta di rinviare la controversia alla CTR per l’accertamento di quei fatti che ora costituiscono il presupposto 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo strumento di impugnazione. 3.1. Correttamente ha rilevato la CTR che,nel processo tributario, la produzione di documenti nuovi è ammissibile anche per la prima volta in appello in quanto l'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 (nella formulazione ratione temporis vigente ) fa espressamente "salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti", ma tale attività processuale deve essere esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato d.lgs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto da ll'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura Giova inoltre rammentare che , s econdo un indirizzo che appare del tutto consolidato (da ultimo v.
Cass. , Sez. 5, n. 9635 del 10/04/2024), a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del soggetto onerato, il giudice tributario non deve acquisire d'ufficio le prove in forza dei poteri istruttori attribuitigli dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7, perché tali poteri sono meramente integrativi (e non esonerativi) dell'onere probatorio principale, e vanno esercitati, al fine di dare attuazione al principio costituzionale della parità delle parti nel processo, soltanto per sopperire all'impossibilità possesso dell'altra parte (v.
Cass. n. 22769/2009). Logico corollario di simile affermazione è che non è consentito sopperire per via giurisdizionale, a mezzo cioè di poteri aventi la ripetuta funzione meramente integrativa, alle deficienze istruttorie di una delle parti e soprattutto non è consentito sopperire «all'intervenuta preclusione difacoltà 3.2. Tuttavia, l'applicazione dello ius superveniens , rappresentato dallavincolante decisione della Commissione Europea e la sua diretta incidenza, sulla decisione della lite, nel determinare la cassazione della sentenza delle commissione regionale,consentono l'esibizione, anche in sede di rinvio, degli ulteriori documenti necessari per l'accertamento di quei fatti che, in precedenza, non erano indispensabili ai fini della decisione, ma che ora costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica dell'Unione Europea- e che, nella specie, la CTR non ha esaminato in quanto prodotti dal contribuente oltre il termine di cui all’art. 32 D.Lgs. n. 546/1992 5di 66di 6 5.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado Sicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, p