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Decreto — n. 10686/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10686/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10686/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33239/2018 R.G. proposto da : INOX ACCIAI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO (MREPLA56T31H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO (LLGNRC43E17Z118H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.2656/2018depositata il 12/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10686/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Parole chiave

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prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria carenza di legittimazione condono delle spese procedurali condanna al pagamento pecuniario recupero delle spese esecutive diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
della Lombardia n.2656/2018depositata il 12/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.33239/2018 R.G. proposto da : INOX ACCIAI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.G. BELLI 96, presso lo studio dell’avvocato MEREU PAOLO (MREPLA56T31H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALLEGRO ENRICO (LLGNRC43E17Z118H) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della Lombardia n.2656/2018depositata il 12/06/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.350,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso