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Decreto — n. 10680/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10680/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10680/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2376/2017 R.G. proposto da : IMMOBILIARE MONTEROSA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato GARCEA ANNA (ANNAISA) (GRCNNA39T60C352W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAZZARONI ALVARO (LZZLVR40T29F205D), RAVIZZOLI ANGELO (RVZNGL58B25D869U) -ricorrente- contro COMUNE DI BRUSSON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10680/2025 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IMMOBILIARE MONTEROSA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato GARCEA ANNA (ANNAISA) (GRCNNA39T60C352W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAZZARONI ALVARO (LZZLVR40T29F205D), RAVIZZOLI ANGELO (RVZNGL58B25D869U) -ricorrente- contro COMUNE DI BRUSSON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese versamento dell'anticipo delle spese notifica tardiva dei difetti dilazione di pagamento condanna al pagamento pecuniario corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Valle d’ AOSTA n.21/2016 depositata il 27/06/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2376/2017 R.G. proposto da : IMMOBILIARE MONTEROSA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato GARCEA ANNA (ANNAISA) (GRCNNA39T60C352W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LAZZARONI ALVARO (LZZLVR40T29F205D), RAVIZZOLI ANGELO (RVZNGL58B25D869U) -ricorrente- contro COMUNE DI BRUSSON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO (RMNGDU54L19H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FOGAGNOLO MAURIZIO (FGGMRZ67P24C139L) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Valle d’ AOSTA n.21/2016 depositata il 27/06/2016 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in