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Decreto — n. 10675/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10675/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10675/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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MILANO n.3714/2017 depositata il 21/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10675/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Parole chiave

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imposta immobiliare imposte comunali stima fiscale immobiliare assoggettamento all'imposta deduzione delle spese di manutenzione di immobili imposta sugli utili immobiliari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
MILANO n.3714/2017 depositata il 21/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9526/2018 R.G. proposto da : IMMOBILIARE IMBONATI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato MICCINESI MARCO (MCCMRC56R13D612C) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALLENA MARCO (LLNMRC74E17F351S), PISTOLESI FRANCESCO (PSTFNC65R04D612T) -ricorrente- contro COMUNE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell’avvocato LEPORE GIUSEPPE (LPRGPP65B14H501X) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati TAVANO ANNA (TVNNNA69P42F205R), MANDARANO ANTONELLO (MNDNNL65H15E919Y), PEZZULO SALVATORE (PZZSVT51T08M092Q), MARINELLI IRMA (MRNRMI60C48F839H), MERONI RUGGERO (MRNRGR54L08I709I), SILVIA DONATELLA (SLVDTL67L41I441I) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n.3714/2017 depositata il 21/09/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

In considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Ro