Decreto — n. 10644/2025 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15565/2023 R.G. proposto da : REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI N.29, presso lo studio dell’avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA (CNSMLR63B41H703M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MC PETROLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA FERDINANDO GALIANI N. 68, presso lo studio dell’avvocato INCORONATO MICHELE (NCRMHL78H26E716K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.887/2023 depositata il 27/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10644/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Sussistono i presupposti, in considerazione dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato conto nonché della complessità della materia trattata, per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15565/2023 R.G. proposto da : REGIONE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI N.29, presso lo studio dell’avvocato CONSOLAZIO MARIA LAURA (CNSMLR63B41H703M) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MC PETROLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA FERDINANDO GALIANI N. 68, presso lo studio dell’avvocato INCORONATO MICHELE (NCRMHL78H26E716K) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n.887/2023 depositata il 27/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Sussistono i presupposti, in considerazione dell’evoluzione normativa ed interpretativa di cui si è dato conto nonché della complessità della materia trattata, per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il 08/04