Cassation court dismisses tax appeal due to failure to submit the contested judgment copy within statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the copy of the contested regional tax court judgment was not filed with the petition. Although the taxpayer argued the omission resulted from a clerical error and requested the file be transmitted under Article 369 of the Civil Procedure Code, the court ruled that such transmission does not satisfy the strict requirement for submitting the original document. Consequently, the appeal was dismissed as non-procedural, and the taxpayer was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 cod. proc. civ.; Art. 96 cod. proc. civ.: The failure to attach the copy of the contested judgment to the appeal renders it inadmissible, and this defect cannot be cured by requesting the transmission of the file or by claiming a material error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WHIRPOOL EMEA S.R.L., con avv. Guglielmo Maisto e Giulia Paroni Pini; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4297/2022 depositata il 7 novembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che ha ritenuto che gli interessi sulle somme dovute a rimborso al contribuente a seguito del d.l. n. 201/2011, dovessero decorrere non dalla data del versamento ma da quella dell’entrata in vigore della disposizione appena citata, trattandosi di versamenti originariamente non indebiti.
L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso. Opposizione a p.d.a. Successivamente in data 24 settembre 2024 veniva depositata proposta di definizione accelerata sul presupposto del mancato deposito della copia del provvedimento impugnato, e la contribuente depositava tempestiva istanza di decisione, deducendo che il mancato deposito dipendeva da errore materiale e che comunque copia della sentenza era contenuta nel fascicolo del merito di cui si era chiesta la trasmissione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. La contribuente depositava infine memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE 1.Il ricorso è improcedibile, come indicato nella proposta di definizione accelerata, dal momento che risulta pacifico come unitamente al ricorso e nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., non venne depositata copia della sentenza impugnata. Come noto, il secondo comma della disposizione in esame sancisce tale omissione qual causa di improcedibilità, e a tal proposito la dipendenza di tale omissione da un errore non risulta rilevante. D’altronde l’adempimento in parola non ammette equipollenti (Cass. 20628/2016 e successive conformi), e dunque non può essere sostituito dalla mera istanza di trasmissione del fascicolo di secondo grado, che ha tutt’altra finalità.
2. In definitiva deve pronunciarsi l’improcedibilità del ricorso. In ordine alle spese le stesse vanno poste a carico della ricorrente, aumentate della metà ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., e ulteriormente alla somma di € 1500,00 ai sensi del quarto comma della stessa disposizione. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater , del d. P . R . 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 8.200,00,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente dell’ulteriore somma di € 4.100,00. Ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 1500,00. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contrib