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Ordinanza — n. 10591/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10591/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10591/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBIMBO GOMME S.R.L., con avv. Anna Maria Vittoria Vecchione; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania-Salerno, n. 2101/2022 depositata il 25 febbraio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che, alla luce delle notifiche delle varie cartelle, aveva ritenuto fondata l’intimazione di pagamento e destituita di fondamento l’eccezione di prescrizione dei crediti avanzata col ricorso introduttivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10591/2025 — snciv · Corte di Cassazione: L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Prescrizione tributi CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione di legge per non avere la CTR distinto tra i termini di prescrizione applicabili ai diversi tributi oggetto delle cartelle di cui all’intimazione impugnata. 1.1. Preliminarmente deve prendersi rilevarsi che la difesa erariale dà atto di come per la cartella 01220060010016783000 l’ufficio ha provveduto al relativo annullamento per cui relativamente alla stessa è cessata la materia del contendere. 1.2.

Parole chiave

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arretrati d'imposta diritti del contribuente differimento dell'imposizione computo dei contributi priorità del credito fiscale detrazioni e rimborsi
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMBIMBO GOMME S.R.L., con avv. Anna Maria Vittoria Vecchione; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania-Salerno, n. 2101/2022 depositata il 25 febbraio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che, alla luce delle notifiche delle varie cartelle, aveva ritenuto fondata l’intimazione di pagamento e destituita di fondamento l’eccezione di prescrizione dei crediti avanzata col ricorso introduttivo.

L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Prescrizione tributi CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione di legge per non avere la CTR distinto tra i termini di prescrizione applicabili ai diversi tributi oggetto delle cartelle di cui all’intimazione impugnata. 1.1. Preliminarmente deve prendersi rilevarsi che la difesa erariale dà atto di come per la cartella 01220060010016783000 l’ufficio ha provveduto al relativo annullamento per cui relativamente alla stessa è cessata la materia del contendere. 1.2.

Con riferimento alle altre cartelle va anzitutto chiarito che effettivamente le stesse hanno ad oggetto diversi tributi (tasse automobilistiche, tributi erariali e diritti camerali). E’ altrettanto pacifico il diverso termine prescrizionale sia dei tributi principali (dieci anni per quelli erariali e per i diritti camerali; tre per le tasse automobilistiche; quinquennali per sanzioni ed interessi). Tali termini decorrono dalla definitività del tributo, avendo l’amministrazione dimostrato la notifica delle singole cartelle, oggetto di accertamento in fatto da parte della CTR.

Ma proprio in ragione di siffatta diversa decorrenza della prescrizione e della diversità dei termini sia per le obbligazioni principali che per quelle accessorie, il giudice d’appello doveva applicare alle singole fattispecie i differenti termini ed invece, pacificamente non operando siffatta distinzione, in nessun caso e per nessun tributo ed accessorio, esso ha violato le norme di prescrizione.

2. Per effetto di quanto precede, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio al giudice d’appello che provvederà a rideterminare la prescrizione o meno dei vari crediti fiscali alla luce delle singole disposizioni in tema sia per il capitale che per interessi e sanzioni, tenendo conto degli atti interruttivi prodotti. P.Q.M La Corte, dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella 01220060010016783000, nel resto in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado della Campania-Salerno che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese del pr