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Ordinanza — n. 10590/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax refund claim for earthquake victims, ruling administrative budget shortages do not extinguish legally established rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10590/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's refusal to order full payment of earthquake-related tax refunds. The taxpayer argued that the Regional Tax Court incorrectly concluded that insufficient public funds, certified by the Ministry of Economy and Finance, barred the complete satisfaction of the debt. The court held that budgetary incapacity does not extinguish a judicially recognized right and requires specific administrative procedures rather than denying the claim. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded for further proceedings to determine the payment method.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 665, l. n. 190/2014; 70 d.lgs. n. 546/1992; 14, d.l. n. 669/1996: Administrative budgetary incapacity does not extinguish a judicially established tax refund right but merely requires the activation of specific accounting procedures for execution.

Parole chiave

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tax refund earthquake budgetary incapacity public accounting procedures taxpayer rights protection administrative execution detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta calcolo e tasso di rimborso

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
70 d.lgs. n. 546/1992
190/2014, 70 d.lgs. n. 546/1992 e 14, d.l.
14, d.l. n. 669/1996
546/1992 e 14, d.l. n. 669/1996, avendo erroneamente stabilito la CTR che in presenza della certificazione MEF circa l’insufficienza dei fondi non vi sarebbe luogo alla soddisfazione integrale del credito.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 16830/22
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIAGIO CIRNIGLIARO, con avv. Gaetano e Guglielmo Barone; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - c ontroricorrente Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Catania, n. 347/2022 depositata il 18 gennaio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE Il contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che riteneva infondata la propria domanda di ottemperanza relativa a pronuncia che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell’imposta versata negli anni 1990/92 a seguito del sisma, come previsto dall’art. 9, l. n. 289/2002.

In particolare l’amministrazione, in seguito all’entrata in vigore della l. n. 123/2017, aveva versato solo il 50 % dell’importo dovuto sulla base della prevista certificazione MEF. L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso OTTEMPERANZA SISMA Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 665, l. n. 190/2014, 70 d.lgs. n. 546/1992 e 14, d.l. n. 669/1996, avendo erroneamente stabilito la CTR che in presenza della certificazione MEF circa l’insufficienza dei fondi non vi sarebbe luogo alla soddisfazione integrale del credito. 1.1.

Il motivo è fondato. E’ ormai costante l’affermazione della giurisprudenza di questa Corte per cui il giudice dell’ottemperanza, nel caso di verificata incapienza ai sensi della norma succitata deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati”.

Pertanto, l’eventuale verificata incapienza suddetta non determina l’estinzione, parziale o integrale, del relativo diritto sostanziale del contribuente, e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sin die, la sua attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell’intervento sostitutivo (in tal senso Cass.n. 16830/22).

2. L’accoglimento del ricorso determina la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado che provvederà altresì alla determinazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di 2^ grado della Sicilia- Catania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spese del pres