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Ordinanza — n. 10586/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses taxpayer appeal regarding admissibility of new documents in tax appeal proceedings under specific tax code rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10586/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Sonia Pace's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the admissibility of new documents submitted by the Tax Agency. The taxpayer argued violations of civil and procedural codes, claiming the Tax Commission incorrectly allowed new evidence in the appeal phase. The court ruled that the specific tax regulation permits new document production in tax appeals, overriding general civil appeal principles, thus validating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 58 d.lgs. n. 456/1992; Art. 345 c.p.c.: In tax appeal proceedings, the Tax Agency may produce new documents within the time limits set by the specific tax decree, deviating from general civil appeal rules.

Parole chiave

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tax appeal proceedings new document production admissibility of evidence tax agency rights procedural time limits civil code deviation taxpayer appeal produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
Art. 345, 23, 24, 115 cod. proc. civ.
456/1992, nella dizione pro tempore applicabile, la parte può produrre in appello documenti nuovi, in ciò la previsione discostandosi dai principi propri dell’appello civile di cui all’art. 345 cod.
Art. 58 d.lgs. n. 456/1992
Invero in base all’art. 58, d.lgs.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 2697 cod. civ
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione Degli artt. 2697 cod. civ., 345, 23, 24, 115, cod.
art. 345 cod. proc. civ
456/1992, nella dizione pro tempore applicabile, la parte può produrre in appello documenti nuovi, in ciò la previsione discostandosi dai principi propri dell’appello civile di cui all’art. 345 cod. proc. civ., con l’unico limite temporale di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.10788/24
in tal senso Cass.n.10788/24).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SONIA PACE, con avv. Elisabetta Nardone; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - c ontroricorrente Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 5770/2021 depositata il 14 dicembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che riteneva tempestivo il deposito di documenti (avviso di accertamento e avviso di ricevimento della relativa raccomandata) avvenuta in grado d’appello, accogliendo sul punto l’appello dell’ufficio con riferimento all’avviso di accertamento TK3018100534/2013.

L’Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE PRODUZIONI IN APPELLO 1. Con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione Degli artt. 2697 cod. civ., 345, 23, 24, 115, cod. proc. civ., 58, d.lgs. n. 546/1992, ritenendo che erroneamente la CTR abbia ritenuto ammissibili le produzioni in sede d’appello da parte dell’Agenzia. 1.1. Il motivo, di là dall’indicazione anche di norme del tutto inconferenti con l’oggetto del motivo medesimo, è infondato.

Invero in base all’art. 58, d.lgs. n. 456/1992, nella dizione pro tempore applicabile, la parte può produrre in appello documenti nuovi, in ciò la previsione discostandosi dai principi propri dell’appello civile di cui all’art. 345 cod. proc. civ., con l’unico limite temporale di cui all’art. 32 stesso decreto, ovviamente riferito all’udienza di discussione in appello (cfr. in tal senso Cass.n.10788/24).

2. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.200,00, oltre spese prenotate a debito. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se