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Ordinanza — n. 10585/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal where power of attorney date predates notice, lacking reasonable doubt resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10585/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court ruling that declared a power of attorney null due to its date preceding the tax notice. The taxpayer argued the date was a clerical error and that prior jurisprudence validates such documents if the lawyer is identifiable, but failed to provide evidence of this connection. The court held that without a reasonable doubt resolution regarding the document's validity or a request for regularization, the defect in the power of attorney's speciality renders it invalid under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 83, comma 3, cod. proc. civ.; Art. 182 cod. proc. civ.: A power of attorney is invalid if its date predates the notice it is meant to cover, unless the defect is cured by a specific request for regularization or sufficient evidence resolves the reasonable doubt regarding its validity.

Parole chiave

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power of attorney validity date discrepancy notice reasonable doubt standard tax procedure nullity request for regularization speciality of act civil procedure code difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 83, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 182 cod. proc. civ.
Né risulta, come ben specificato dalla sentenza impugnata, anche solo una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. In definitiva il ricorso merita rigetto con aggravio di spese.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art.
l. 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 182 cod. proc. civ
Né risulta, come ben specificato dalla sentenza impugnata, anche solo una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9921/2011
Cass. n. 28106/2018
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGILU’ S.R.L., con avv. Giuseppe Barbuto; - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - c ontroricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; COMUNE DI MILANO, in persona del sindaco pro tempore; REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente pro tempore; CAMERA DI COMMERCIO di MILANO, in persona del presidente pro tempore; - intimati – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4172/2021 depositata il 18 novembre 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che confermava la sentenza di NULLITA’ PROCURAprimo grado in ordine all’inammissibilità per nullità della procura, la quale riportava data anteriore alla notifica dell’atto impositivo notificato. La sola Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso, mentre gli altri soggetti sono rimasti intimati. Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo parte ricorrente deduce genericamente “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”. 1.1.A parere del ricorrente la pronuncia sarebbe erronea in quanto la data della procura era frutto di un errore di battitura e comunque pronunce di questa Corte avrebbero ritenuto la validità della procura ancorché priva di data e di indicazione del legale. 1.2. Il ricorso è destituito di fondamento. E’ certo vero che questa Corte, anche a mezzo delle pronunce indicate dalla ricorrente, ha ritenuto la validità della procura pur mancante di data e di indicazione del difensore, ma purché avuto riguardo agli altri riferimenti contenuti nella procura ed al contesto in cui essa è inserita, non possa sorgere un ragionevole dubbio sull’individuazione del difensore e la data di rilascio (Cass. n. 9921/2011; 28106/2018).

Tuttavia, nella specie si sa solo che la procura portava una data anteriore a quella della stessa notifica dell’atto impugnato, mentre alcuna indicazione su ulteriori elementi, di quelli ritenuti rilevanti dalla richiamata giurisprudenza, risultano dedotti dalla difesa della ricorrente per sorreggere la propria tesi dell’errore di battitura. Mancando qualsiasi ipotesi di valutazione di tali aspetti, e ancor prima la loro stessa allegazione, i richiami indicati risultano non pertinenti. Nella specie non si ha contezza di elementi tali da assicurare il collegamento tra atto processuale e procura, mentre risulta una procura avente data anteriore allo stesso presupposto della lite, quindi difettando in radice la sua specialità, indispensabile alla validità della stessa a mente dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.

Né risulta, come ben specificato dalla sentenza impugnata, anche solo una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ. In definitiva il ricorso merita rigetto con aggravio di spese. Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 8.200,00,oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo d