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Ordinanza — n. 10584/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal as inadmissible due to the taxpayer's subsequent waiver of interest via simplified settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10584/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the taxpayer's appeal inadmissible because he subsequently waived his interest in the litigation by adhering to a simplified tax settlement. Although the Regional Tax Commission had partially accepted the appeal regarding hidden profits, the taxpayer's new adherence to the legislative condonation rendered the dispute moot. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked standing under civil procedure law and ordered the costs to be shared.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An appeal becomes inadmissible if the party subsequently waives their interest in the controversy, such as by adhering to a simplified tax settlement, thereby extinguishing the need for judicial intervention.

Parole chiave

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simplified tax settlement waiver of interest inadmissible appeal suspended tax liability civil procedure law tax condonation shared costs accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Per le medesime ragioni non sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
Art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/22
Da ultimo il ricorrente ha rinunciato al ricorso, allegando la propria adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/22.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALESSANDRO MENEGHINI, con avv. Giorgio Paris ed Alessandro Graziani; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - c ontroricorrente AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore; - intimata – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Brescia, n. 2822/2021 depositata il 20 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli.

RILEVATO CHE Il contribuente propone ricorso fondato su quattro motivi avverso la pronuncia della CTR che, accogliendo parzialmente l’appello, per il resto lo dichiarava inammissibile. La controversia attiene ad omesse dichiarazioni fiscali da parte della B.S.E. s.r.l. di cui il RINUNCIA ricorrente era socio, società estinta, con conseguente recupero nei confronti dei soci dell’utile occultato e distribuito. La sola Agenzia delle Entrate e del Territorio resiste a mezzo di controricorso, mentre l’Agenzia della Riscossione è rimasta intimata.

Da ultimo il ricorrente ha rinunciato al ricorso, allegando la propria adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 231 a 252, l. n. 197/22. CONSIDERATO CHE 1.Preliminarmente occorre prendere in esame l’atto di rinuncia. 1.1. In proposito lo stesso non risulta emesso in presenza della relativa procura, come si ricava dalla lettura della stessa come stesa in calce al ricorso. Tuttavia, l’atto in questione dimostra il venir meno dell’interesse del ricorrente a coltivare la presente controversia, avendo egli aderito alla definizione agevolata sopra richiamata, per cui ai sensi dell’art.100, cod. proc. civ., il ricorso è inammissibile per fatto sopravvenuto.

Le spese, tenuto conto che quanto precede consegue al ricorso alla legislazione condonistica, ed alla sopravvenienza del difetto d’interesse, vanno compensate. Per le medesime ragioni non sussistono i presupposti per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.

Spese integralmente c