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Ordinanza — n. 10580/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal regarding a partner's liability for an extinct company's debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10580/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that rejected the agency's challenge to a partner's liability. The agency argued the lower court's reasoning was contradictory and violated civil code provisions on partnership liability, while the partner contested the notification of tax notices. The court found the partner's liability established by the lower court's logic, which distinguished between the partner's own debt and the company's debt, thus rejecting the agency's claims of nullity and violation.

Regesto Legislator

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Art. 2291, 2312 c.c.; The court held that a partner remains liable for the debts of an extinct company even if tax notices were addressed to them as individual debtors rather than as partners, provided the lower court's reasoning clearly distinguishes between the two capacities.

Parole chiave

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tax liability extinct company unlimited partner successive debt notification validity debito sociale estinzione dell'obbligazione estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 2291 c.c.
Art. 2312 c.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro LUCIA PRETE, con avv. Massimo Scantamburlo; - controricorrente – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 179/2021 depositata il 27 gennaio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE L’Agenzia propone ricorso fondato su tre motivi avverso la pronuncia della CTR che respingeva il suo appello a proposito di cartelle notificate alla Stireria Sartori s.n.c. sull’assunto della non riferibilità delle stesse alla contribuente quale socia illimitatamente responsabile della società ormai estinta.

La contribuente resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE Socio societa’ estinta 1.Con i motivi secondo e terzo si deduce nullità della sentenza per motivazione parvente, intanto per non avere esplicato il ragionamento in virtù del quale la socia non sarebbe responsabile del debito della società estinta, e poi per contraddittorietà invincibile, avendo affermato la stessa la responsabilità a titolo successorio della socia, ma poi escludendola. 2.I motivi sono infondati, perché l’iter logico è comprensibile, dal momento che la pronuncia, dopo aver affermato la responsabilità dell’ex socio anche receduto per i debiti fiscali della società anche ove estinta, in ragione della “successione” dei soci alla società stessa, escludeva nella specie tale responsabilità in quanto “l’atto di intimazione risulta essere stato notificato alla stessa (contribuente, n.d.r.) quale debitrice in proprio e non in qualità di socia coobbligata della D.L.

Stireria Sartori di Sartori Dario s.n.c.”, per cui la stessa sarebbe priva di “legittimazione passiva” per debiti attribuiti alla società, ma a lei “notificati” come debiti propri. Il che supera entrambi i profili di nullità proposti dalla ricorrente.

3. Col primo motivo, si deduce violazione degli artt. 2291 e 2312, cod. civ., per aver escluso nella fattispecie la responsabilità della socia circa i debiti della società estinta. 3.1. Il motivo è fondato. Risulta pacifico che nell’intimazione non vi era riferimento alla contribuente come socia della collettiva; la parte controricorrente ha contestato l’avvenuta notifica anche delle cartelle sottese all’intimazione (cfr. pag. 9 del controricorso e pag. 4 del ricorso in primo grado); la stessa ha altresì contestato la propria qualità di socia (cfr. pag. 6 controricorso, che riporta le memorie rese in primo grado).

Emerge peraltro che da un lato il giudice del merito si è limitato a considerare la mancata indicazione della qualità di socia nell’intimazione, di per sé non significativa, senza valutare l’avvenuta notifica delle cartelle, che se presente e regolare avrebbero messo pienamente in grado la contribuente di valutare la sua posizione; dall’altro l’Agenzia ha prodotto, sub all. 7 all’atto d’appello, la visura camerale da cui si ricava la qualità di socia della Stireria Sartori della contribuente stessa.

4. Da quanto precede discende l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d’appello, che provvederà a conformarsi ai principi qui affermati e altresì alla liquidazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte, accolto il primo motivo e respinti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado del Veneto che provvederà a conformarsi alla presente pronuncia e altresì alla liquidazione delle spese