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Ordinanza — n. 10577/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal due to apparent reasoning in lower court decision regarding seismic payment suspensions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10577/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax court decision regarding seismic payment suspensions. The lower court had applied the suspension rule without providing logical reasoning despite the agency's arguments. Consequently, the appeal was rejected because the original judgment suffered from apparent reasoning, necessitating a remand to the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 4 d.l. n. 296/2002; When a lower court decision applies a statutory suspension of payment terms without providing logical reasoning or interpretative elements, the decision is deemed to have apparent reasoning and must be quashed with remand.

Parole chiave

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apparent reasoning tax payment suspension seismic events remand to appellate court tax agency appeal sospensione della riscossione fiscale riesame della rendita AI detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 d.l. n. 296/2002
RILEVATO CHE L’Agenzia propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR che ritiene applicabile la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, prevista dall’art. 4, d.l.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro ROSARIO PULVIRENTI E GIOSA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; - intimati – RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.; - intimata - Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-Catania, n. 1242/34/16 depositata il 4 aprile 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE L’Agenzia propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR che ritiene applicabile la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte, prevista dall’art. 4, d.l. n. 296/2002, anche per gli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ai sensi della l. n. 289/2002.

Sia i contribuenti che Riscossione Sicilia s.p.a. sono rimasti intimati. MOTIVAZIONE APPARENTE CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo si deduce motivazione parvente. 2.Il motivo è fondato. La motivazione può invero dirsi apparente allorché dalla stessa non sia possibile desumere l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla sua decisione, e nella specie è proprio così, poiché la CTR, si limita all’apodittica affermazione per cui dalla legislazione “si evince la possibilità del contribuente di avvalersi, anche per la fattispecie in esame, della sospensione dei termini per i pagamenti tributari a seguito degli eventi sismici-vulcanici dell’ottobre 2002”, senza fornire, pur a fronte delle difese dell’Agenzia, alcun elemento da cui si possa ricavare tale risultato interpretativo.

3. L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento di quello ulteriore e la cassazione della sentenza con rinvio al giudice d’appello, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Sicilia-Catania che, in diversa composizione , provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudiz