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Decreto — n. 10466/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10466/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10466/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9156/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -ricorrente- contro MACALUSO GAETANO FRATELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 9669/2023 depositata il 27/11/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 10466/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis c.p.c. , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi , 15% CPAe accessori di legge.

Parole chiave

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correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario spese di ripristino errore di calcolo errore nella commisurazione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
9669/2023 depositata il 27/11/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9156/2024 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -ricorrente- contro MACALUSO GAETANO FRATELLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 9669/2023 depositata il 27/11/2023; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis c.p.c. , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153,00 per compensi, oltre a euro 200 per esborsi , 15% CPAe accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 17/04/20