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Ordinanza — n. 10460/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax authority's appeal, ruling statute of limitations for multi-year losses runs from declaration date, not loss formation year.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10460/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court decision regarding a tax assessment for corporate losses. The authority argued that the statute of limitations for assessing multi-year losses should run from the date the losses were declared, not from the year they were originally incurred. The court agreed, citing precedent that the limitation period for correcting declarations with multi-year effects is tied to the specific tax year's declaration where the rate is indicated.

Regesto Legislator

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Art. 43 d.P.R. n. 600/1973; Art. 7, 84 d.P.R. n. 917/1986: The statute of limitations for the tax authority to assess multi-year losses expires when the declaration for the specific tax year containing the loss rate is filed, not when the loss was originally incurred.

Parole chiave

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statute of limitations multi-year losses tax assessment power declaration date corporate income tax dichiarazione dei redditi ricupero d'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
917/1986 e dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art.
Art. 7 d.P.R. n. 917/1986
Art. 84 d.P.R. n. 917/1986
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
917/1986 e dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U-, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 15820 / 20 2 2 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Balconi Presseccentriche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 15820/2022a.c.5 /2/2025 Cons. est. Angelo Napolitano calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Vincenzo Cristiano e Monica Biella, ed elettivamente domiciliata in Roma in via L.

Spallanzani n. 22; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 4779/2021, depositatain data 2 9 / 12 /20 2 1 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 5 febbraio 2025; Fatti di causa In esito ad un controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta 2014, fu emessa una cartella di pagamento per una ripresa fiscale a titolo di Ires per un importo complessivo di euro 63.711oltre sanzioni e interessi, derivante da un disconoscimento di perdite esposte nella dichiarazione relative all’anno 2011.

La Balconi Presseccentriche S.p.A. (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. L’appello proposto dall’amministrazione, nel contraddittorio con la contribuente, fu respinto dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a duemotivi. Resiste la contribuente con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “ Violazione o falsa applicazione degli artt. 7 e 84 d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 43 d.P.R. n. 600/1973, anche nel relativo combinato disposto, ai sensi dell’art. r.g. n. 15820/2022a.c.5 /2/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano 360, comma 1, n.

3) c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnataper aver affermato che i termini per accertare, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, il presupposto e l’importo delle perdite pregresse decorre dall’anno di formazione delle perdite e non dall’anno del loro utilizzo. Deduce la ricorrente che i periodi d’imposta sono autonomi l’uno dall’altro e che a ciascuno di essi corrisponde un’obbligazione, e il fatto che l’amministrazione non abbia esercitato un tempestivo controllo della dichiarazione in cui è esposto il costo pluriennale non è di ostacolo al controllo delle dichiarazioni relative agli anni successivi in relazione ai quali il potere ancora non è spirato.

Quindi, conclude l’Agenzia, in caso di componente di reddito avente rilievo in più anni, il termine di decadenza dalla potestà impositiva dell’amministrazione decorre non da quando il presupposto o il fatto generatore della componentedi reddito è iscritto per la prima volta in bilancio, bensì da quando il singolo rateo di quell a componente di reddito è indicato in dichiarazione , in quanto oggetto di verifica è la singola dichiarazione per il singolo periodo d’imposta. 1.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, a Sezioni Unite,ha statuito che in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio(Sez.

U-, Sentenza n. 8500 del 25/03/2021, Rv. 660811 -01). r.g. n. 15820/2022a.c.5 /2/2025 Cons. est. Angelo Napolitano Il richiamato principio è applicabile anche ne l caso in cui la dichiarazione fiscale espone perdite che poi vengono utilizzate in compensazione in successive annualità d’imposta. 2.Il secondo motivo, sulla regolazione delle spese del giudizio d’appello,è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3. La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spes