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Ordinanza — n. 10453/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by suspending appeal deadlines under special legislative provisions for definable disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10453/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the tax authority's appeal against a lower court's dismissal of a taxpayer's request, finding the appeal timely. The lower court incorrectly rejected the appeal as late, failing to apply a special nine-month suspension of appeal deadlines for definable disputes. The court ruled that the appeal fell within this suspended period because the underlying tax dispute involved a specific type of fiscal adjustment.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 11 d.l. n. 119 del 2018; Art. 327 c.p.c.: The appeal deadline is suspended for nine months for definable disputes falling within the transitional period, rendering an appeal timely if filed within this extended window.

Parole chiave

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tax appeal timeliness definable disputes suspension of deadlines transitional provisions fiscal liability impugnazione di decisioni amministrative ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 11 d.l. n. 119 del 2018
in combinato disposto con l’art. 6, comma 11, d.l.
Art. 327 c.p.c.
546 del 1992 e dell’art. 327 c.p.c. in combinato disposto con l’art.
Art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992
Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.
Art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
119 del 2018, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate r.g.
Art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 5 febbraio 2025; Fatti di causa In esito ad un controllo ex art. 36 bis del d.P.R.
art. 327 c.p
546 del 1992 e dell’art. 327 c.p.c.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 5532 / 20 2 2 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Balconi Presseccentriche S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in CARTELLA DI PAGAMENTO r.g. n. 5532/2022a.c.5/2/2025 Cons. est. Angelo Napolitano calce al controricorso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati Vincenzo Cristiano e Monica Biella, ed elettivamente domiciliata in Roma in via L.

Spallanzani n. 22; –controricorrente – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 2807/2021, depositatain data 20 / 7 /20 2 1 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. Angelo Napolitanonella camera di consiglio del 5 febbraio 2025; Fatti di causa In esito ad un controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’anno d’imposta 2013, fu emessa una cartella di pagamento per una ripresa fiscale a titolo di Ires per un importo complessivo di euro 101.376,15 comprensivo di sanzioni e interessi, derivante da una rettifica in diminuzione di un credito d’imposta.

La Balconi Presseccentriche S.p.A. (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. L’appello proposto dall’amministrazione, nel contraddittorio con la contribuente, fu dichiarato inammissibile per tardività dalla C.T.R. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste la contribuente con controricorso. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 51 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 327 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate r.g. n. 5532/2022a.c.5/2/2025 Cons. est.

Angelo Napolitano censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardivo l’appello da essa proposto in applicazione dell’ordinario termine lungo ex art. 327 c.p.c.senza considerare la speciale disciplina di cui all’art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, che stabilisce che per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione che scadono tra la data di entrata in vigore del d.l. (24 ottobre 2018) e il 31 luglio 2019. La presente controversia sarebbe definibile ai sensi del richiamato art. 6, comma 11, del citato d.l. e, dunque, l’appello eratempestivo. 1.1.

Il motivo è fondato. Alla C.T.R. è sfuggito che il termine per proporre appello era sospeso per nove mesi, visto che esso veniva ordinariamente a scadere il 13 maggio 2019, dunque dentro il range temporale previsto dalla norma. La controversia de qua rientrava, inoltre, tra quelle definibili ai sensi del citato art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, trattandosi dell’impugnazione di una cartella di pagamento che recuperava a tassazione elementi negativi ritenuti indebitamente dedotti dalla base imponibile. 2.La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia affinché , in diversa composizione,si proceda al giudizio di appello.

3. La C.G.T. regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa compo