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Ordinanza — n. 10422/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows IRAP appeal regarding autonomous organization status based on third-party payments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10422/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the Revenue Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision denying IRAP tax exemption. The Commission had rejected the claim because the taxpayer lacked employees and minimal equipment, but the Court found this reasoning flawed. The Court ruled that an autonomous organization can exist even without direct employees if the taxpayer pays third parties for professional services, a fact the lower court overlooked.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973; Art. 54-bis d.p.r. n. 633/1972: The court established that the absence of direct employees does not preclude the finding of an autonomous organization if the taxpayer pays third parties for professional services directly related to their activity.

Parole chiave

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IRAP autonomous organization third party payments tax exemption criteria professional services Revenue Agency appeal diritti del contribuente inoltro della dichiarazione fiscale differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
La contribuente impugnava una cartella notificatale a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, relativamente all’anno d’imposta 2004.
Art. 54-bis d.p.r. n. 633/1972
Art. 111 Cost.
Art. 132 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e inoltre degli artt.
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
633/72, in rapporto all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. 1.1.
art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
La contribuente impugnava una cartella notificatale a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, relativamente all’anno d’imposta 2004.
artt. 111 Cost
Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 112 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente – contro Carmela RIFICI; -intimata – Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, n. 2085/2019/10 depositata il 3 aprile 2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE 1. La contribuente impugnava una cartella notificatale a seguito di controllo ai sensi dell’art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973, relativamente all’anno d’imposta 2004.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo non dovuta l’IRAP e la CTR, adìta in grado d’appello dall’Agenzia, respingeva il gravame. L’Agenzia propone allora ricorso in cassazione affidato ad un unico complesso motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata nonostante la regolare notifica avvenuta in data 29 aprile 2020. Irap 2004 -Autonoma organizzazione. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce violazione degli artt. 111 Cost., 132 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. e inoltre degli artt. 36 bis, d.p.r. n. 600/73 e 54 bis d.p.r. n. 633/72, in rapporto all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. 1.1.

Sotto un primo profilo si denuncia omessa pronuncia in relazione all’eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dall’Agenzia per tardività del ricorso in primo grado, essendo la cartella stata asseritamente notificata in data 7 aprile 2008 mentre il ricorso in primo grado venne inviato in data 29 luglio 2008. 1.1.1. Il motivo non è fondato poiché la CTR aveva presente tale eccezione, infatti indicata compiutamente nella parte in fatto della sentenza, ed avendo la stessa deciso nel merito essa deve intendersi implicitamente rigettata.

Né risultano elementi da comportare il rilievo d’ufficio della questione, non essendo stata provata l’intempestività della notifica del ricorso in primo grado, mancando qualsiasi elemento da cui ricavare la data della notifica della cartella, risultando peraltro la notifica del ricorso introduttivo al 29 luglio 2008, come dimostrato dalla data di deposito del ricorso e da quanto attestato all’interno della stessa sentenza di primo grado. 1.2. Quanto al secondo profilo, lo stesso è invece fondato poiché la CTR giustifica l’esclusione dell’autonoma organizzazione in capo alla contribuente sulla base della rilevata assenza di dipendenti e della disponibilità di beni strumentali minimi.

Va premesso che il profilo, come si ricava dal relativo sviluppo e dalla riportata rubrica, attiene a violazione di legge, relativa a errore di sussunzione della fattispecie da parte della CTR, la quale ha concluso per l’assenza di autonoma organizzazione in mancanza di costi significativi e di personale dipendente. Il giudice d’appello però non ha considerato che l’autonoma organizzazione può anche essere individuata in presenza di terzi non dipendenti ma remunerati, i quali apportino all’attività professionale il loro contributo. Nella specie l’Agenzia ha sempre dedotto (cfr. anche l’atto d’appello) che nell’anno d’imposta la contribuente aveva corrisposto a terzi, per la loro collaborazione per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale e artistica, l’importo di € 25.778,00.

2. Il ricorso dev’essere quindi accolto nei limiti suddetti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla determinazione delle spese di lite del presente giudizio. P.Q.M La Corte in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di 2^ grado della Sicilia, sez. staccata di Messina che, in diversa composizione, provvederà altresì alla determinazione delle spes