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Ordinanza — n. 10401/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to settlement and full payment of taxes and legal fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10401/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The court declared the litigation extinguished because the parties reached a transactional agreement and the plaintiff paid the full tax debt and legal costs. Although the plaintiff argued for a primary residence exemption based on a family split, the municipality successfully contested the double usage of the benefit. Consequently, the court dismissed the cassation appeal without remittal and ordered the compensation of all procedural expenses.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002; In cases where parties settle and the plaintiff pays the full debt, the appeal is extinguished and the special unified contribution is not applicable.

Parole chiave

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IMU tax assessment primary residence exemption family split scenario transactional settlement unified contribution waiver extinguishment of litigation procedural expenses compensation abitazione familiare

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 6064 /20 2 3 propost o da: BAZZURRO MIRCA , residente in Ceriale, alla Via Indipendenza n. 91(C.F.: BZZMRC51M44D969K), domiciliata in 00196 Roma, alla Via Apollodoro n. 26, presso lo studio dell'Avv . Nuri Venturelli ( C.F. : VNTNRU47P25H501 ; telefax: 063213383 ; pec : nuriventurelli@ordineavvocatiroma.org ) , dal quale è rappresentata, unitamente e disgiuntamente all'Avv Mauro Vannucci ( C.F. : VNNMRA55A16A145L ) del Foro di Savona , con studio in 17031 Albenga (SV), al V ia le Martiri della Libertà n. 36 (mail : avvmaurovannucci@virgilio.it;pec : mauro.vannucci@ordineavvocatisv.it), in forza di mandato speciale alle liti steso in calce alricorso; -ricorrente - contro COMUNE di CERIALE (C.F.: 00314120098 ) , in persona del Sindaco pro tempore Luigi Romano (nato a Ceriale il 10/11/1954), autorizzato con Avvisi accertamento Imu–Rinuncia ricorso delibera della Giunta Comunale n. 32 del 16.03.2023, con sede in Ceriale (SV), alla Piazza Nuova Italian. 1, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Rosso (C.F.: RSSNDR73A02I480X; p.e.c. : andrea.rosso@ordineavvocatisv.it) del Foro di Savona, in virtù di procura speciale alle liti su foglio separato, da considerarsi congiunto al controricorso ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., sottoscritta digitalmente, autenticata dal difensore ed allegata alla busta di deposito telematico(indirizzo PEC: andrea.rosso@ordineavvocatisv.it ) ; -controricorrente – - avverso la sentenza 685 / 20 22 emessa dalla CTR Ligur ia il 18 / 0 8 /20 2 2 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott.

Andrea Penta. Rilevato che 1. Bazzurro Mirca impugnava dinanzi alla CTP di Savona gli avvisi di accertamento per IMU relativi alle annualità d’imposta dal 2013 al 2016 che il Comune di Ceriale le aveva notificato con riferimento ad un immobile sito in Ceriale, alla Via Indipendenza n. 91/9, escludendo la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, in quanto già usufruita dal coniuge in relazione ad altro immobile sito nel Comune di Genova alla Via San Martino. La ricorrente deduceva di aver, a far data dal 9.7.2008, stabilito, unitamente al coniuge Schenone Piero, la propria residenza e fissa dimora nel Comune di Ceriale, alla Via Indipendenza n. 91/9 e che successivamente, in data 20.12.2011, per motivi familiari e di lavoro, vi era stata una scissione del nucleo familiare, in quanto, mentre il coniuge aveva trasferito la propria residenza nel Comune di Genova, lei aveva fissato la dimora nell'appartamento oggetto diaccertamento.

2. La Commissione di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava non applicabili le sanzioni.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la CTR della Liguria rigettava il gravame, affermando che, nel caso di scissione del nucleo familiare, per svariate ragioni, resta fermo il riconoscimento di "agevolazione prima casa" limitatamente ad un solo immobile, non essendo la doppia fruizione "agevolazione prima casa" consentita, e che non possono coesistere due abitazioni principali, riferite ognuna a ciascun coniuge, sia nell’ipotesi in cui gli immobili sono localizzati nello stesso Comune che in Comuni diversi.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bazzurro Mirca sulla base di un unico motivo. il Comune di Ceriale ha resistito con controricorso. Con proposta di definizione agevolata il consigliere delegato riteneva inammissibile il ricorso. Avverso tale proposta ha formulato opposizione la contribuente. In prossimità dell’adunanza camerale il resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che Con nota del 3.12.2024 il difensore della ricorrente, premesso di aver raggiunto, all’esito della ricevuta comunicazione della proposta di definizione agevolata, un accordo transattivo con il Comune di Ceriale, con il versamento integrale di quanto richiesto da quest’ultimo, ivi comprese le spese legali relative alla parcella del difensore di controparte, ha rinunciato al ricorso.

Il 4.12.2024 il difensore del Comune di Ceriale ha accettato la detta rinuncia, dando atto di aver ricevuto il pagamento di quanto dovutogli a titolo di capitale, interessi e spese processuali. Sebbene sia l’atto di rinuncia che la relativa accettazione provengano da difensori non muniti di mandato speciale a tale effetto , r icorrono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. In considerazione del già intervenuto versamento delle spese processuali spettanti al Comune, si giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - d el rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 1907). P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza; compensa le spese dell’intero giudiz