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Ordinanza — n. 10400/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement under Law 197/2022.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10400/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the taxpayer's voluntary adherence to the simplified settlement procedure established by Law 197/2022. The Municipality of Naples appealed the lower court's decision to dismiss the taxpayer's claim regarding IMU tax exemptions, arguing a violation of local regulations. The court ruled that the taxpayer's timely deposit of the settlement request and payment triggered the automatic extinction of the proceedings under the specific statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 197-201 della legge 29 dicembre 2022, n. 197: When a taxpayer voluntarily requests and fulfills the conditions for the simplified settlement of tax disputes, the proceedings are automatically declared extinguished without a merits decision.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction Law 197/2022 IMU tax exemption voluntary payment deposit procedural extinction tax jurisdiction deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, lett. j), del Regolamento Imu del Comune di Napoli
Art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Art. 1, commi 186-204, della legge 29/12/2022, n. 197
504, (per il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 759, l.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25485 del 12/10/2018
115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sulricorso 8 463 /20 2 3 propost o da: Comune di Napoli (C.F.: 80014890638), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonio Andreottola (C.F.: NDRNTN72E22I163X) e Bruno Crimaldi (C.F.: CRMBRN65H26F839I) ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via Appennini n.46 presso lo Studio Legale Leone, (C.F.: LNELCU6 1M01H501M ; pec: lucaleone@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro DONATELLA DENTICE DI ACCADIA CAPOZZI; -intimata – - avverso la sentenza 6 9 49/15 / 20 22 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della CAMPANIAil 24/10/2022 e non notificat a ;

Avviso omesso pagamento Imu – Definizione agevolata ex l. n. 197/2022 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Rilevato che 1. Donatella Dentice di Accadia Capozzi impugnava dinanzi alla CTP di Napoli un avviso in rettifica IMU notificatole dal Comune di Napoli per l’omesso pagamento dell’IMU per l’anno di imposta 2018 con riferimento a quattro immobili, di cui due ubicati allaVia Nazionale (ai numeri civici 54 e 62) ed altrettanti siti alla Via Riviera di Chiaia part.lla 115 (rispettivamente, sub 112, cat.

C/2, classe 7, e cat. A/1, classe 2). La contribuente sosteneva che, per quanto concerneva gli immobili di Via Nazionale edi Via Riviera di Chiaia sub 112, l’imposta era stata chiesta con riferimento a dei locali che non erano di sua proprietà e, avuto riguardo all’altro cespite di Via Riviera di Chiaia, che lo stesso era stato concesso in comodato gratuito ad una Onlus, sicchè aveva diritto all’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. j), del Regolamento Imu del Comune di Napoli.

2. La Commissione di primo grado accoglieva integralmente il ricorso.

3. Sull’impugnazione del Comune di Napoli, la CTR della Campania accoglieva parzialmente il gravame, affermando, con riferimento all’immobile di via Riviera di Chiaia classato in cat. A/1, che solo dal secondo semestre del 2018 la contribuente aveva proceduto alla concessione in comodato d’uso gratuito dello stesso ad un’associazione benefica, la “Onlus Progetto Pallonetto” –, sicché solo a decorrere dal secondo semestre dell’annualità in contestazione la contribuente non doveva più versare il tributo.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Napoli sulla base di un unico motivo. Donatella Dentice di Accadia Capozzi non ha svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, con riferimento all’immobile sito alla Via Riviera di Chiaia part.lla 115, cat. A/1, classe 2,la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, lett. j), del Regolamento Imu del Comune di Napoli (approvato con delibera Deliberazione Consiliare n. 15 del 21 Giugno 2012 e modificato e integrato con successive deliberazioni), 87, comma 1, lettera c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e 7, comma 1, lettera i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, (per il rinvio contenuto nell’art. 1, comma 759, l. 27 dicembre 2019, n. 160), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che l’esenzione invocata poteva essere riconosciuta solo in favore di un ente non commerciale (e non di una persona fisica) e presupponeva l’utilizzazione diretta (e non da parte di un comodatario), ad opera del proprietario, del cespite e la prova dell'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.

2. Con nota del 24.9.2024 il Comune di Napoli ha rappresentato che: -a seguito della proposizione del ricorso in esame il Servizio riscossione e Contenzioso del Comune di Napoli ha comunicato l’elenco dei contribuenti aderenti alla definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186- 204, della legge 29/12/2022,n. 197, tra i quali risultava Donatella Dentice Di Accadia Capozzi, relativamente alla pretesa tributaria di cui al ricorso in oggetto; - con successiva nota 0754069 del 6.9.2024 il medesimo Servizio riscossione e Contenzioso del Comune di Napoli ha poi confermato che la contribuente aveva aderito all'istituto della definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 1, commi 186-204, della legge 29/12/2022, n. 197, e aveva provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto; tanto dedotto, ha chiesto, in applicazione del comma 198 dell’art. 1 della legge 29/12/2022, n. 197, dichiararsi estinto il giudizio. 2.1.

Nel disciplinare la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: - «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; -«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); - «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; - «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma200» (comma 201).

3. Alla luce delle disposizioni sopra esposte , va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.M La Corte, dichiara estinto il giudizio;compen