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Decreto — n. 10293/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10293/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10293/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 27948/2019proposto da: UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv. Gabriele Escalar; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata Catania, n. 931/05/2019 depositata il 14febbraio 2019 . Visto l’atto depositato l’8 maggio2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di sgravio e relativo rimborso della cartella di pagamento oggetto della controversia; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/04/2025 Il Pre

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10293/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 27948/2019proposto da: UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv. Gabriele Escalar; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata Catania, n. 931/05/2019 depositata il 14febbraio 2019 . Visto l’atto depositato l’8 maggio2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di sgravio e relativo rimborso della cartella di pagamento oggetto della controversia; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/04/2025 Il Pre

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi rimborso delle spese recupero delle spese esecutive compensazione nel fallimento restituzione dei sussidi statali compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato l’8 maggio2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di sgravio e relativo rimborso della cartella di pagamento oggetto della controversia; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Sul ricorso n. 27948/2019proposto da: UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e dife sa dall’Avv. Gabriele Escalar; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempor e, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata Catania, n. 931/05/2019 depositata il 14febbraio 2019 . Visto l’atto depositato l’8 maggio2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso a seguito di sgravio e relativo rimborso della cartella di pagamento oggetto della controversia; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 10/04/2025 Il Pre